Economia

Ordini e collegi, la competenza è dello Stato

Arriva dalla Consulta la conferma del ruolo chiave degli Ordini professionali, in contrasto con le recenti dichiarazioni contenute nella relazione dell’Antitrust. Una recente sentenza (emanata il 4 novembre) della Corte costituzionale, infatti, ha cancellato la legge della Regione Toscana sulle professioni intellettuali, che prevedeva fra l’altro un coordinamento regionale di Ordini e Collegi per la partecipazione a commissioni consultive, nonché una sorta di «parlamentino» in cui dovevano sedere fianco a fianco i rappresentanti delle professioni regolamentate e no. Proprio su questi articoli il governo aveva avanzato richiesta di pronuncia di incostituzionalità, accolta dalla Corte.
In sintesi, per la Consulta, la natura di ente pubblico di Ordini e Collegi professionali esclude la legislazione regionale, in quanto dipendono dallo Stato. La loro disciplina infatti risponde all’esigenza di «tutelare un rilevante interesse pubblico, la cui salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e a istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria». Ad essi, infatti, la legge attribuisce la gestione degli Albi e il controllo del possesso e della permanenza dei requisiti per l’iscrizione, compiti finalizzati «a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività». Di conseguenza, le Regioni non hanno alcuna potestà legislativa autonoma su questo argomento.
Tanto più che esiste già uno schema di decreto legislativo (elaborato dal ministro per gli Affari regionali Enrico La Loggia) sui confini della legislazione concorrente e sulle esclusive dello Stato in materia di professioni, che annovera tra queste ultime proprio l’organizzazione e l’articolazione degli enti pubblici nazionali, quali sono gli Ordini e i Collegi, come del resto è previsto dalla legislazione vigente. A questa prerogativa statale fa appunto riferimento la Corte costituzionale per respingere la legge della Regione Toscana, cancellandola dall’ordinamento in quanto illegittima. Le Regioni, in definitiva, possono occuparsi di professioni ma solo per tutto ciò che è in qualche modo «residuale» rispetto alle funzioni riconosciute agli ordini e collegi dalla legge statale, nonché delle cosiddette professioni non regolamentate.


Per i professionisti, quella della Consulta è una riconferma del ruolo di pubblico interesse che gli ordini professionali rivestono, e non certamente di «area critica» come l’Antitrust afferma.

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