Si trasmette in allegato la richiesta di pubblicazione della dichiarazione e rettifica relativa agli articoli di cui alloggetto - dei quali lo scrivente è casualmente venuto a conoscenza nei giorni scorsi - ai sensi dellart. 8 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dallart. 42 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, da effettuarsi «non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono». In caso contrario sarà attivata la procedura giudiziale coattiva di pubblicazione di cui alla legge citata. Distinti saluti.
«Le affermazioni relative al dottor Fabio Ratto, contenute negli articoli Dalla Liguria lesercito dei «petitomani», a firma di Paola Setti, e Lultima petizione del «petitomane», a cura della redazione, pubblicati nelledizione di Genova della Vostra testata, rispettivamente il 2 giugno 2005 a pagina 42 e l8 luglio 2005 a pagina 46, sono frutto di errata valutazione e di cattiva informazione.
In particolare il dottor Ratto è qualificato come «petitomane», «leader del popolo dei grafomani», nonché «uno degli esponenti di spicco del popolo dei questuanti», per il semplice fatto di aver presentato al Senato della Repubblica una serie di petizioni aventi ad oggetto varie materie dinteresse pubblico, ai sensi dellarticolo 50 della nostra Costituzione.
Le definizioni suddette, oltre che frutto di fervida fantasia, costituiscono una diffamazione gratuita dellautrice nei confronti del dottor Ratto che con tali petizioni ha inteso esercitare uno dei più elementari diritti garantiti dalla Costituzione ai cittadini. A tale scopo si rammenta che la facoltà di richiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità, rivolgendo istanze alle Camere, è alla base del concetto stesso della sovranità popolare e costituisce espressione della democrazia diretta. Per lautrice, invece, si tratterebbe solo di una patologia di tipo maniacale, cioè una sorta di fissazione di cui il dottor Ratto «petitomane», «grafomane» e «questuante», sarebbe affetto, con la sola conseguenza di inondare il Parlamento di istanze.
La signora Setti rivela inoltre scarsa conoscenza delle più elementari nozioni di diritto costituzionale, non solo circa la qualificazione giuridica dello strumento della petizione nei confronti del Parlamento, ma giunge a citare fantomatici articoli della Costituzione come il 140 ed il 141 - mentre la stessa si ferma a 139 - senza rendersi conto che si tratta di norme del Regolamento del Senato disciplinanti lesame delle petizioni. Si invita quindi la signora Setti ad una maggiore riflessione sui temi basilari del nostro Stato di diritto, nonché ad usare termini ed espressioni più consone alla deontologia della professione giornalistica».
Fabio Ratto
Chiedo senzaltro scusa alla Costituzione e faccio mea culpa per averla inavvertitamente citata a sproposito, in uno di quei lapsus, ingiustificabili certo ma dovuti alla fretta che spesso impongono i ritmi del lavoro di giornalista. Non posso chiedere scusa invece al dottor Fabio Ratto, perché non ho mai voluto diffamarlo, anzi. Concordo pienamente con lui sul fatto che le petizioni aiutino lesercizio di «uno dei più elementari diritti garantiti dalla Costituzione ai cittadini» e proprio per questo decisi di scrivere quellarticolo.
Paola Setti
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