Pene più pesanti per mafiosi e recidivi

La riforma si applicherà anche ai processi già in corso se più favorevole all’imputato

Pene più pesanti per mafiosi e recidivi

Claudia Passa

da Roma

Sanzioni più dure per mafiosi e usurai, inasprimento della pena per i recidivi, riduzione dei tempi di prescrizione del reato, drastica riduzione dei benefici carcerari. Sono questi gli snodi fondamentali della legge sulla recidiva, ribattezzata «ex Cirielli» dal nome del deputato di An che l’aveva originariamente proposta. Il testo di modifica al codice penale, emendato in corso d’opera, già approvato alla Camera, deve tornare a Montecitorio a causa di alcune varianti introdotte al Senato a fine luglio scorso.
Recidiva. Per coloro che, già condannati per un «delitto non colposo» (la dicitura sostituisce quella di «reato»), ne commettano un altro, la nuova pena viene aumentata di un terzo. L’aggravio arriva alla metà se il secondo delitto è «della stessa indole», se viene commesso entro i cinque anni dalla condanna precedente, se ricade nel corso dell’esecuzione della prima pena o «durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena». Nel caso in cui più «aggravanti» fra quelle elencate si sommino, l’aumento di pena è della metà. Se il recidivo torna a delinquere, l’aggravio di un terzo diventa della metà, quello della metà aumenta fino a due terzi. Per i reati più gravi il surplus di pena, non inferiore a un terzo, è obbligatorio.
Prescrizione. La regolamentazione dei tempi di prescrizione viene sottratta alla concessione delle attenuanti o delle aggravanti. Il limite temporale interviene quando è trascorso un tempo pari alla massima pena prevista per il reato, con un aumento che varia da un quarto per gli incensurati, alla metà per i recidivi, a due terzi se il secondo delitto viene compiuto entro i cinque anni.
Sospensione dei processi. Nel caso in cui il processo venga sospeso per l’impedimento avanzato dalle parti e dai difensori, la nuova udienza deve essere fissata entro sessanta giorni a partire dalla «prevedibile cessazione» dell’impedimento stesso.
Efficacia della legge. La nuova normativa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Può essere applicata ai processi in corso quando sia più favorevole all’imputato rispetto alle leggi vigenti. Se i procedimenti sono già pendenti dinanzi alla Cassazione, il tempo di prescrizione viene aumentato di un anno.
Imprescrittibilità e benefici. La legge sancisce il concetto di imprescrittibilità per i reati che il codice punisce con l’ergastolo.

Stesso discorso per i casi in cui la pena del carcere a vita sia inflitta per effetto di una circostanza aggravante. Niente più benefici e attenuanti per i settantenni, e pene raddoppiate per gli usurai: non più una «forbice» da uno a sei anni di reclusione, bensì da due a dieci. Più severe anche le sanzioni pecuniarie.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica