"Le anomalie di Cantone contro la mia nomina. È il momento di chiarire"

Raineri: "Non potevo diventare il capo di Gabinetto della Raggi? Ecco gli errori Anac"

"Le anomalie di Cantone contro la mia nomina. È il momento di chiarire"

L'ex ministro Vincenzo Visco, in una intervista dell'epoca, aveva simpaticamente chiosato più o meno così: la Raggi confonde l'Anac con il Consiglio di Stato. Purtuttavia Cantone crede di essere il Consiglio di Stato.

Ormai quasi tutte le tessere del mosaico sono andate al loro posto.

Ne manca ancora una e non è la più banale: il parere del presidente Cantone sulla mia nomina a capo di Gabinetto, sulla quale occorre ancora fare chiarezza.

Anche perché Travaglio, quotidianamente sul Fatto quotidiano, insiste pateticamente sul candore della Raggi nel dubbio maturato sulla mia nomina e, soprattutto, sulla illegittimità della stessa decretata dal presidente Cantone.

E allora corre l'obbligo di segnalare le seguenti anomalie: di metodo e di merito.

METODO

Come è noto, il presidente dell'autorità Anticorruzione è stato chiamato ad esprimere una valutazione sulla procedura di nomina del capo di gabinetto di Roma Capitale, dopo essere stato ricevuto, il giorno 29 agosto, dalla sindaca alla presenza di Raffaele Marra (me assente).

- Mai durante la gestione Tronca il presidente dell'Anac si è scomodato ad andare in Campidoglio. Ci siamo sempre recati noi presso l'Anac.

- Il dottor Cantone si è ritenuto competente a rendere il parere nonostante io fossi un magistrato e, dunque, almeno sino a prova contraria, non sospetta di corruzione e nonostante il mio emolumento fosse così trasparente da essere pubblicato sul portale del Comune di Roma.

- Il dottor Cantone ha ricevuto il quesito il giorno 30 agosto. Lo ha messo all'odg del giorno 31 e alle 4.56 pm dello stesso 31 agosto il parere era pronto, con tanto di motivazione, e consegnato mediante pony express in Campidoglio.

- Il parere reca in alto a sinistra la dicitura «Riservato». Una annotazione davvero scarsamente compatibile con la natura della Autorità che lo ha emesso (la sindaca lo posta su facebook alle 4 del mattino dopo avere avvisato con un tweet il presidente Cantone «assonnato»).

- Il presidente Cantone non dispone alcuna istruttoria, non chiede come è composto il Gabinetto di Roma Capitale, non acquisisce le nomine dei precedenti capi di Gabinetto. Non sente, soprattutto, l'interessata, violando la fondamentale regola del contraddittorio. Trascura di considerare che sulla mia nomina e sull'utilizzo dell'articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali vi erano i concordi pareri e visti del Segretario generale del Comune di Roma; della integerrima dirigente del Dipartimento Risorse Umane dott.ssa Benente; del dirigente dell'Ufficio Ragioneria e, infine, del capo dell'Avvocatura capitolina.

Sarebbe bastato ascoltare me o i dirigenti delle strutture capitoline che avevano predisposto gli atti di nomina o il capo dell'Avvocatura che aveva reso il parere di conformità per comprendere le ragioni della scelta operata.

MERITO

La mia nomina è avvenuta con ordinanza in data 22.7.2016 e, quindi, ulteriormente formalizzata con gli atti del 4.8.2016 e 5.8.2016.

Nel parere dell'Anac, al terzo capoverso della prima pagina, si legge: «La nomina del capo di Gabinetto è avvenuta con ordinanza sindacale n. 45 del 22.7.2016, ai sensi dell'art. 90 del Tuel ()». La circostanza è assolutamente inveritiera e contraddetta dal testo dell'ordinanza n. 45 del 22 luglio 2016 che non contiene alcun riferimento a siffatto articolo.

Sempre nel testo del parere sottoscritto dal dottor Cantone si legge «la giunta ha, poi, determinato il compenso per lo svolgimento dell'incarico di capo di Gabinetto del sindaco, con successiva delibera n. 14 del 5.8.2016». Anche questa affermazione è inveritiera perché la misura del compenso è stata determinata unilateralmente dal sindaco con provvedimento 4.8.2016, prot. 52265 inviato, per conoscenza, al direttore del Dipartimento Organizzazione Risorse umane ed al Segretario generale, con invito a procedere di conseguenza.

Ancora nel testo del parere sottoscritto dal dottor Cantone si fa riferimento al provvedimento del Csm del 29.7.2016 con cui è stato deliberato il collocamento in aspettativa del magistrato designato all'incarico sottolineandosi che lo stesso Csm avrebbe espressamente richiamato l'articolo 90 Tuel, oltreché l'articolo 8 del Regolamento comunale. Non è così! Il citato provvedimento del Csm reca, al contrario, l'espresso richiamo all'analogo provvedimento reso in occasione della autorizzazione concessa al dottor Sergio Gallo, magistrato ordinario mio omologo, espressamente nominato ai sensi del combinato disposto degli articoli 90 e 110 Tuel.

Quanto alla assoluta correttezza della mia nomina giova per contro segnalare che:

- I precedenti capi di gabinetto di Roma Capitale sono stati tutti nominati proprio ai sensi dell'articolo 110 Tuel. Segnatamente, il 15.10.2008, Sergio Gallo, magistrato come me e il dottor Maurizio Basile, il 29.9.2010; il dottor Luigi Fucito, il 5.7.2013, ai sensi del solo articolo 8 del regolamento comunale, ma con un compenso che ammontava a complessivi 263.000,00 (di cui 190.000 erogati dal Senato) assolutamente incompatibile con l'articolo 90 Tuel.

- Anche il sindaco Sala a Milano ha nominato il dottor Vanni quale proprio capo di Gabinetto ai sensi dell'articolo 110 Tuel dopo averlo precedentemente nominato ai sensi dell'articolo 90 Tuel avendo realizzato che con la nomina ex articolo 90 Tuel il dottor Vanni non avrebbe avuto poteri di firma, né avrebbe potuto essere a capo delle due Direzioni presenti nel gabinetto.

Se il dottor Cantone avesse accuratamente letto il provvedimento autorizzativo del Csm (cfr. doc. 5) avrebbe certamente appreso che il Consiglio si era onerato di osservare che «l'incarico in esame è comunque del tutto in linea con il disposto dell'articolo 107 comma 6 della circolare n. 13778/2014, atteso che la posizione che il magistrato dovrà ricoprire, anche in ragione del particolare Statuto di Roma Capitale, nonché della specialità ordinamentale dell'ente nel panorama delle amministrazioni nazionali, consente di ricondurre l'ufficio in esame negli incarichi apicali previsti dalla lettera a) della citata disposizione secondaria, per i quali l'autorizzazione può essere concessa».

Un vero peccato che Anac non abbia intercettato la strumentalità del finto quesito elaborato dalla sindaca (recte da Marra) rendendo possibile la consumazione dell'atto ritorsivo concepito al solo scopo di indurre il capo di

Gabinetto a dimettersi.

Solo per amore di verità, ecco di seguito quanto risultava dal mio Cud consegnato in tempo precedente alla mia nomina e successivamente richiestomi proprio da Salvatore Romeo su incarico della sindaca.

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