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"Altro che articolo 51. Vi spiego perché Conte sulle armi sbaglia"

Giovanni Guzzetta spiega che non vi è differenza tra armi difensive e armi offensive. L'articolo 51 della Carta dell'Onu, a differenza di quanto sostiene Conte, non parla di questo

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"Tutte le armi sono offensive. Tutto sta nello scopo per il quale qualcuno le utilizza". Il giurista Giovanni Guzzetta spiega così quanto sia "leziosa" la discussione innescata dal leader del M5S, Giuseppe Conte, sul tipo di armi da inviare all'Ucraina.

Professore, perché si parla tanto dell'articolo 51 della Carta dell'Onu?

"L'articolo 51 riguarda la legittima difesa, individuale o collettiva, dei Paesi che subiscono un'aggressione. Ovviamente, però, non fa riferimento al tipo di armi che si possono usare. È chiaro che l'arma punta a colpire l'avversario, sia quando ci si difende sia quando si attacca. L’art. 51 invece, individua lo scopo: la legittima difesa dev’essere finalizzata (e quindi proporzionata) a far cessare l’aggressione".

Giuseppe Conte, però, sostiene che l'invio di carriarmati non abbia un carattere difensivo...

"Questo è un argomento molto sofistico perché la difesa ha l'obiettivo di fermare un attacco. E un attacco si può arrestare solo rispondendo con una forza proporzionata, ossia respingendo l'avversario. Ed è, quindi, chiaro che c'è una componente di reazione 'controffensiva' anche nella difesa. Che però dev’essere limitata all’esigenza di neutralizzare l’attacco e far cessare l l’offesa".

Ma, un domani, dal punto di vista giuridico, si potrà contestare al governo Draghi di aver inviato armi offensive e non difensive?

"Sul piano della legittimità questa distinzione tra armi offensive e armi difensive è molto astratta perché le armi sono tutti strumenti che puntano a colpire l'avversario. Ripeto, tutto dipende dalla finalità dell'uso delle armi. E su quello semmai che si potrà esprimere un giudizio".

In base al primo decreto Ucraina non c'è bisogno di un nuovo voto e non sarebbe necessario che Draghi parli alle Camere. O sbaglio?

"Bisogna distinguere tra l'obbligo giuridico che riguarda un'ulteriore fornitura di armi e i rapporti tra il governo e il Parlamento. Il fatto che non si richieda un nuovo decreto perché la disciplina in materia è già contenuta nel primo è una questione, diverso è che il governo, come stabilisce anche l'articolo 64 della Costituzione e la logica del sistema parlamentare, sia disponibile a interloquire col Parlamento. Del resto il decreto-legge 14 del 2022 già prevede una informativa periodica del governo alle Camere. In questa logica il Parlamento, come organo, cioè la sua maggioranza, ha tutto il diritto di richidere di essere informato o di pronunziarsi con atti di indirizzo. Ma la nostra Costituzione non prevede un obbligo coercibile allorché sia un singolo gruppo, una minoranza o un parlamentare a richiederlo, se non nella forma più blanda delle interrogazioni e delle interpellanze. Ovviamente la scelta del governo di fare o non fare comunicazioni è soggetta, come tutti i comportamenti del governo, alle valutazioni politiche di ciascun partito. E, in ogni caso, un'informativa del premier non comporta necessariamente un voto parlamentare".

Tema pacifismo. Per il 25 aprile l'Anpi ha affisso dei manifesti con la scritta 'l'Italia ripudia la guerra'. Ma l'articolo 11 non vieta l'invio di armi all'Ucraina?

"Assolutamente no. Sul piano strettamente costituzionale l'articolo 11 ripudia la guerra offensiva ovunque essa si manifesti, e, quindi, il contrasto all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina rientra perfettamente nel dettato costituzionale. L'articolo 11 non vieta neppure che ci possa essere un sostegno materiale a un Paese coinvolto in una guerra difensiva. La condizione di co-belligerante non si realizza in questo caso, mentre sarebbe diverso se l'Italia entrasse nel conflitto con le sue truppe a fianco dell'Ucraina".

Ci può spiegare meglio?

"Anche ipotizzando questo secondo caso l'articolo 11 della Costituzione, soprattutto se letto in relazione all’art. 51 della Carta dell’Onu, consente all'Italia di schierarsi accanto a un Paese che sta subendo un'attacco militare. L’art. 11 allude espressamente alla partecipazione alle organizzazioni come le Nazioni Unite. In base all’art.

78 della nostra Carta fondamentale, lo stato di guerra, però, dev’essere deliberato dal Parlamento, il quale può conferire al governo i poteri necessari, e dichiarato dal Presidente della Repubblica".

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