Green pass e documento di identità: cosa non va nei controlli

Si attende la pubblicazione di una circolare da parte del Viminale in grado di chiarire al meglio le modalità di svolgimento dei controlli imposti dal governo

Green pass e documento di identità: cosa non va nei controlli

L'imposizione del Green pass è divenuta effettiva a partire da ieri, venerdì 6 agosto, ma ci sono ancora dei punti poco chiari per quanto concerne le previste operazioni di verifica di cui dovrebbero farsi carico i gestori di bar, locali e ristoranti.

Da un lato, infatti, nel decreto emanato dall'esecutivo guidato dall'ex governatore della Banca centrale Europea Mario Draghi, non si fa riferimento alla necessità di esibire congiuntamente al certificato verde un documento di identità (eventuali verifiche, in tal senso, dovrebbero essere affidate alle forze dell'ordine). Dall'altro, tuttavia, nella App che dovrà essere utilizzata viene esplicitamente indicato che "per completare la verifica è però necessario confrontare i dati anagrafici qui sotto riportati con quelli di un valido documento di identità".

C'è quindi qualcosa che non torna nelle regole che dovranno applicare "i titolari o i gestori dei servizi e delle attività": la norma inserita nel decreto del governo indica solo che l'ingresso in detti locali sarà consentito esclusivamente "ai soggetti muniti di certificazione verde" e che i gestori sono "tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni". Nessun riferimento a verifiche di identità.

Sul portale del ministero al vertice del quale si trova Roberto Speranza, è presente qualche indicazione in più solo per definire quali sono le categorie autorizzate ad effettuare suddette verifiche. Si tratta di 1) Pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; 2)Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; 3) Soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati; 4) Proprietario o legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati; 5) Gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.

Visto che la App richiede l'esibizione di un valido documento di identità ma questa non è contemplata nel decreto emanato dal governo, si attende quindi un'ulteriore circolare da parte del ministero dell'Interno in grado di chiarire la situazione.

Diverso, invece, il discorso relativo alla stretta sui

trasporti a lunga percorrenza che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 settembre: oltre all'obbligo di esibire il Green pass, chi vorrà spostarsi su treni, aerei e navi dovrà mostrare anche un valido documento di identità.

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