È cominciata la triste stagione della dichiarazione dei redditi. Le scadenze sono fissate al 7 luglio per chi presenta il 730 tramite Caf e consulenti, al 24 luglio per il 730 precompilato e al 30 settembre per il modello Redditi che da quest'anno sostituisce Unico. Con il contributo del fiscalista Paolo Duranti dello Studio Mazzocchi & Associati di Milano abbiamo approntato una piccola guida per «alleggerire» l'ammontare delle tasse da pagare allo Stato.
SANITÀ
Per le spese sanitarie è ammessa la detraibilità al 19% sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro. Non possono essere ovviamente inserite quelle già rimborsate, come ad esempio le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per l'assistenza sanitaria versati sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali. La detrazione sull'acquisto di medicinali spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (il cosiddetto «scontrino parlante») in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice identificativo del farmaco e il codice fiscale dell'acquirente. Sempre i per un importo non superiore a 3.615,20 euro i contributi ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.
MUTUI PER LA CASA
Si possono detrarre gli interessi relativi ai mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale su un importo massimo di 4mila euro. Se il finanziamento eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Detraibili anche gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo avvenga nei 6 mesi antecedenti, o nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. I compensi pagati alle agenzie immobiliari per l'acquisto della prima abitazione sono detraibili al 19% su un importo massimo di 1.000 euro.
RISTRUTTURAZIONI
Si possono detrarre le spese per interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Detraibili anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali, quelli di restauro e risanamento conservativo e quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Per le spese sostenute nel 2016 la detrazione è pari al 50%, e va ripartita in 10 rate di pari importo. Per le spese sostenute nel 2016, la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96mila euro. Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica la detrazione è del 65%, fino a massimi 96mila euro per unità immobiliare. I pagamenti devono essere stati effettuati con bonifico bancario indicante il codice fiscale o partita Iva del beneficiario e i dati catastali dell'immobile vanno inseriti alle righe da E51 a E53.
ELETTRODOMESTICI
Chi fruisce della detrazione del 50% sugli interventi di recupero può detrarre anche il 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 su un ammontare massimo di 10mila euro in dieci rate annuali di pari importo per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
FORMAZIONE
Sono detraibili le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 564 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Sono detraibili anche le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali.
FAMIGLIA
È deducibile l'assegno periodico corrisposto al coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e le spese condominiali, disposti dal giudice (cosiddetto «contributo casa») corrisposti al coniuge per effetto della separazione legale ed effettiva o dello scioglimento o annullamento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio. La deduzione spetta per i contributi per le colf, cioè gli addetti ai servizi domestici e familiari per la parte a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 1.549,37 euro.
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