La legge 184 del 4 maggio 1983 disciplina la pratica delladozione. Larticolo 27 del testo dispone che «ladozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome». Alla ricerca di informazioni, sia da parte dei genitori adottivi che delladottato, sui genitori biologici, è dedicato invece lart. 28 comma 4, che dispone la possibilità per i genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, di accedere a tali informazioni solo qualora esistano gravi e comprovati motivi. Tali informazioni, in caso di urgenza e di grave pericolo per la salute del minore, possono essere fornite anche ai responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie. Una volta compiuti i 25 anni ladottato può accedere alle notizie riguardanti i genitori biologici presentando istanza al Tribunale dei minorenni. Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi motivi.
Ma nel caso in cui ladottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre biologica, o qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, alladottato non è consentito l'accesso alle informazioni.La privacy dei genitori viene prima della verità
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.