Quando il Fisco (come l’evasore) danneggia l’erario

di Siamo abituati a pensare l’evasore fiscale come l’unica ragione dei mali dell’Erario. Non è sempre vero. E potremmo gridare questa negazione nei vestiboli delle Agenzie delle entrate e in quelli di Equitalia senza temere serie smentite. Anche il Fisco, infatti, può concorrere a danneggiare l’Erario. In silenzio. Accanto a una moltitudine di funzionari eccellenti ai quali deve andare il rispetto autentico di tutti i cittadini, purtroppo v’è un’altra moltitudine che opera inadeguata e pericolosa. È formata da due tipi di dipendente pubblico: chi persegue, più che ogni altro ufficio, l’obiettivo di evitare di assumere responsabilità su di sé (previste, invece, dalla propria mansione), anche al costo, davvero inaccettabile, di non incamerare tributi (la sua attività, per lo più, consiste nel dire «no» al contribuente o nel trasferire ad altri la decisione, attraverso un congegno di «passaggio di carte» istituzionale, defaticante e dilatorio).
E chi, all’opposto, persegue più che ogni altro ufficio, l’obiettivo di realizzare il cd «budget» annuale, stabilito dalla direzione centrale dell’Agenzia delle entrate, anche a costo, e pure questo è davvero inaccettabile, di sviare il potere amministrativo dalle coessenziali prerogative di imparzialità, efficienza ed economicità. E per questa via finisce, spesso, per violare diritti costituzionali. L’uno e l’altro, dunque, come l’evasore cagionano un danno all’Erario, e tale danno resta senza il necessario apprezzamento istituzionale. Non è opportuno che su queste pagine, che cortesemente accolgono il mio intervento, penetrino i fatti che ho esposto. Si tratterebbe di un approfondimento, del resto, da letteratura specialistica poiché condurrebbe alla rassegna degli istituti giuridici in cui si consumano ipotesi di eccesso di potere prive di vaglio (autotutela, adesione, contraddittorio, rimborsi, raddoppio dei termini dell’accertamento e oltre, fino a stilare un abbecedario di casi pratici di straripamenti che sfiorano l’abuso e sfuggono al giudizio tributario sulla legittimità dell’atto). Qui vorrei solo puntare il dito, con semplicità, verso quella che credo esserne la causa: le norme che regolano il «grado di colpa» del funzionario oltre il quale egli è ritenuto responsabile del proprio operato (oggi la responsabilità, fatti salvi gli ulteriori presupposti, si afferma con la colpa grave); e, dalla stessa prospettiva, le norme che regolano l’ampiezza del sindacato contabile delle Corte dei conti.


Sono dell’idea, in conclusione, che riconsiderati gli aspetti toccati (responsabilità del funzionario ed estensione del sindacato contabile) sia una via per ridurre il numero di quei fenomeni che con virtuose finzioni formali mascherano la realtà: il danno all’Erario.
*Professore di diritto penale tributario nell'Università Europea di Roma

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