Il reato riesumato per il Cav: tre casi in 80 anni

RomaPer incriminare Silvio Berlusconi i pm di Trani hanno riesumato una vecchia norma fascista del codice penale Rocco, che proprio quest’anno celebra i suoi 80 anni.
Solo che questo articolo 338, «violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario», contestato al premier insieme alla concussione, ai penalisti italiani è pressoché sconosciuto. Ne abbiamo sentito una decina e tutti confessano di non essersi mai imbattuti in precedenti del genere. «Dimestichezza con il 338? Zero».
Anche dopo approfondita ricerca nei codici commentati, negli archivi internet e nell’Enciclopedia del diritto molti giuristi notano che nessun caso sembra paragonabile a questo, perché nei rari precedenti trovati si tratta di minacce a giudici.
Nell’indagine di Trani, invece, le pressioni da parte del premier sarebbero state fatte su uno dei membri di un’Authority di garanzia, quella per le Comunicazioni, e cioè Giancarlo Innocenzi.
Di sentenze nella giurisprudenza ne abbiamo trovate tre. E ce ne sono altrettante che citano il 338 solo per negare che sia applicabile nei casi sottoposti al giudice.
Bisogna risalire al 30 aprile ’54 per vedere questo reato citato per la prima volta in una pronuncia della Cassazione e si tratta di minacce al corpo giudiziario.
Poi, è necessario fare un salto di quarant’anni, al 14 ottobre ’94, quando la Cassazione affermò, sempre nel caso di un collegio giudicante, che il reato si poteva contestare anche se le minacce erano state fatte nei confronti di alcuni componenti e non di tutti.
Altro salto di oltre 10 anni, fino al 4 novembre 2005, e una vicenda simile: la Suprema Corte applicò l’articolo 338 per violenze e minacce di tipo mafioso nei confronti di alcuni giudici popolari della Corte d’Assise, che furono indotti ad astenersi di fronte alla decisione di concedere all’imputato la libertà per sottoporsi a cure mediche.
Tutto qui. Sentenze che negano l’applicazione di questo reato? Sempre rarissime in tutti questi anni.
Ce n’è una del tribunale di Bologna dell’88, per tumulti del pubblico in una seduta del consiglio regionale: non considera gli schiamazzi pari ad una minaccia, di cui è necessario dimostrare l’«effettività».
Nel ’98, invece, ci fu bagarre in un consiglio comunale e qualcuno spense il microfono al sindaco, ma anche lì si mise da parte il 338, per contestare il ben più frequente reato di violenze e minacce a pubblico ufficiale.
Anche nel 2000 la Cassazione negò che si potesse applicare il 338 per violenze e minacce ad un comando provinciale dei carabinieri, sostenendo che questi non rappresentava l’Arma nel suo complesso.
Una volta questo reato fu tirato in ballo dai pm sempre in relazione a Berlusconi, ma questa volta in sua difesa, quando il premier fu aggredito a piazza Navona da un uomo che gli lanciò un cavalletto. Il primo gennaio 2005, però, il giudice per le indagini preliminari di Roma sostenne che il 338 non c’entrava: il Cavaliere, a spasso per le vie di Roma, non era nelle sue funzioni.
«Si tratta di un reato - spiega Gustavo Pansini, ordinario di Procedura penale all’università romana di Tor Vergata - che ha avuto scarsissima applicazione nella giurisprudenza, per la particolarità del caso previsto dalla norma. I precedenti sono rarissimi e riguardano più che altro il corpo giudiziario, anche perché si ricorre più spesso a reati specifici sull’impedimento del funzionamento di un organo collegiale».
Per Alfredo Gaito, ordinario di procedura penale all’università di Perugia, quella che riguarda il 338 è quasi «un’esercitazione teorica, mai avuto occasione di occuparmene in tanti anni». E sorride ricordando che, sempre in teoria, il reato potrebbe essere applicato anche a bande musicali e picchetti d’onore che hanno una rappresentanza istituzionale.
Qualcuno, commentando sui codici le sentenze, parla addirittura di norma caduta in desuetudine. «Ma non esiste la desuetudine nel diritto penale - precisa Paolo Pittaro, titolare di diritto penale all’università di Trieste -.

Piuttosto, bisogna dire che ci sono notevoli dubbi giuridici su questa fattispecie. In particolare, quando riguarda non un collegio ma una parte di esso: in questo caso, il componente o meglio i componenti, devono avere la delega per rappresentarlo nel suo complesso».

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