Rischio annullamento per migliaia di multe

Dovrebbero fermare gli automobilisti per contestargli la violazione prima di mettere mano al blocchetto delle contravvenzioni, come prevede la norma. Ma non lo fanno mai, perché non ne hanno l’autorità. E ora migliaia di multe, redatte dagli ausiliari del traffico addetti al controllo delle corsie preferenziali, rischiano di essere annullate dai giudici di pace o dal prefetto. A lanciare l’allarme è Luigi Marucci, dell’Ospol, l’Organizzazione sindacale delle polizie locali. Che bacchetta il Comune per aver manadato allo sbaraglio i «vigilini» senza badare ai risvolti giuridici e garantisce assistenza, anche giuridica, a chi vorrà impugnare i verbali.
Al centro della questione, dicevamo, l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione. «Un obbligo di legge - spiega il sindacalista - che non può essere disatteso se non in casi eccezionali, quando sussistano condizioni precise, che vanno chiaramente indicate nel verbale. Tanto che in una recente circolare noi vigili urbani siamo invitati a rispettare questo principio per evitare i ricorsi dei cittadini». Gli ausiliari del traffico, invece, non sono nelle condizioni di poter rispettare questo obbligo perché, «non avendo qualifica piena di polizia, non possono intimare l’alt». «I “vigilini” - sostiene Marucci - finiscono per trovarsi in una situazione paradossale: da un lato non possono contestare immediatamente la contravvenzione se non è chi commette l’infrazione a fermarsi spontaneamente, dall’altro quando sul verbale si trovano a dover spiegare i motivi per i quali non è stata possibile la contestazione immediata non possono citare la loro non legittimazione a intimare l’alt perché altrimenti renderebbero il verbale annullabile». Anche la Cassazione si è recentemente espressa in proposito, ribadendo che la contestazione immediata delle violazioni, peraltro imposta dall’articolo 201 del codice della strada, «ha un rilievo essenziale per correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore». La limitazione a tale diritto, secondo i giudici, trova eventuale giustificazione soltanto in presenza di «motivazioni valide e circostanziate debitamente indicate nel verbale, pena l’illegittimità dell’accertamento e dei conseguenti successivi atti del procedimento sanzionatorio». E tali motivazioni, visto che gli ausiliari non hanno il potere di fermare i veicoli che commettono infrazioni, non vengono mai indicate.

Quasi sempre si fa ricorso alla generica espressione «la contestazione immediata non è stata effettuata per l’impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari». Che è in contrasto con i criteri indicati dalla Cassazione.

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