RomaGli ultimi episodi saliti alle cronache riguardano Bologna. Cè il consigliere provinciale dell Idv che usava il pass invalidi per la Ztl intestato alla suocera morta 2 anni fa e si è dovuto dimettere dal partito per il clamore della notizia. E ci sono i 12 giocatori, alcuni ormai ex, del Bologna Calcio indagati per uso indebito del contrassegno arancione che dovranno versare 35.915 euro, che arrivano a 92.902 euro con le violazioni al codice della strada.
Ma la Cassazione ha chiarito che in questi casi non cè il profilo penale e tutto si risolve con la sanzione amministrativa.
In sostanza, la sentenza della Seconda sezione penale afferma che non compie alcun reato chi circola, senza averne diritto con il permesso per invalidi in automobile, percorrendo le corsie preferenziali ed entrando negli spazi a traffico limitato abusivamente.
Per la Suprema corte si tratta di una condotta «deprecabile e purtroppo assai diffusa»,che però rientra soltanto nel campo degli illeciti amministrativi. Dunque, si risolve tutto con una multa e, semmai, con la revoca del permesso per disabili.
La sentenza numero 7966 ,depositata ieri, conferma il non luogo a procedere dichiarato dal gup di Firenze nei confronti di un uomo che è stato accusato di truffa continuata e di sostituzione di persona per aver esposto il pass invalidi rilasciato al padre, anche in assenza di questultimo. Così si era attribuito «falsamente per almeno 100 volte lo status di accompagnatore al servizio».
La storia è questa: il giudice fiorentino per ludienza preliminare aveva già ritenuto che «i fatti non sussistono» , ma il pm non si era dato per vinto e aveva presentato ricorso in Cassazione. Che i supremi giudici hanno ora rigettato.
«Non integra il delitto di sostituzione di persona, nè quello di truffa ai danni dellente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità - si legge nella sentenza - la condotta di colui che, al fine di accedere allinterno di una zona traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano, esponga sul parabrezza dellauto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo».
Per la Cassazione, dunque, l uso indebito ed abusivo dellautorizzazione alla circolazione rilasciata ad una persona invalida « è oggetto di una specifica previsione normativa che riconduce il fatto nellambito di un mero illecito amministrativo, al quale peraltro lamministrazione potrebbe far conseguire la ben più efficace misura della revoca dellautorizzazione».
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