Roma - Rischia fino a quattro anni di carcere lo straniero che entra in Italia da clandestino. Sarà il parlamento a decidere, i rappresentanti dei cittadini a dire sì o no, ma nel disegno di legge trasmesso dal governo al Senato il reato d’immigrazione clandestina c’è. E sarebbe stato irrituale che questo articolo, votato dal Consiglio dei ministri di Napoli del 21 maggio, non fosse inserito in un testo in realtà ben più ampio, in 20 punti, che da ieri sera è depositato alla commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, da dove partirà la discussione. L’arresto per chi entra illegalmente potrebbe potenzialmente interessare più di 49mila clandestini l’anno, come è scritto nella relazione tecnica allegata al disegno di legge del governo.
L’analisi dei numeri parte dal dato dei clandestini intercettati nel 2007 sul territorio italiano: 54.500. Viene calcolato che il reato sortirebbe un effetto di deterrenza che farebbe scendere del 10% il numero degli stranieri che tentano l’ingresso illegale in Italia («si può stimare del 10% in meno la diminuzione dl flusso di immigrati»). E se tutti questi clandestini fossero intercettati, il numero dei «detenuti», potenziale naturalmente, sarebbe appunto di «49.050».
Questo testo costituisce la seconda parte del cosiddetto «pacchetto sicurezza»: la prima era formata dalle misure straordinarie varate con decreto legge, già all’esame del Senato.
Il disegno di legge fresco di stampa a palazzo Madama per l’esattezza è costituito da 19 articoli più il ventesimo in cui si indica la copertura finanziaria: il ddl costerà 16 milioni 677mila euro nel 2008 e 33milioni 354mila a partire dal 2009.
Si prevede che l’estensione a 18 mesi del tempo di permanenza negli ex Cpt (i Centri di permanenza temporanea che ora si chiameranno Cie) imporrà la creazione di 4640 nuovi posti: 2320 ex novo e gli altri ottenuti grazie alla «ristrutturazione» di «edifici già esistenti». A questo scopo tra l’altro il ministero della Difesa ha già messo a disposizione caserme in disuso. L’articolo che propone l’introduzione del reato d’immigrazione clandestina in Italia è il numero 9 e s’intitola: «Ingresso illegale nel territorio dello Stato». Ecco gli articoli che compongono il disegno di legge.
Articolo 1: pone un aggravante per delitto contro una persona «in riferimento all’età avanzata», e dunque a tutela degli anziani, con la modifica dell’articolo 61 del codice penale.
Articolo 2: si aumenta di «un terzo della metà» la pena per chi commette reati contro «persona portatrice di minoranza fisica».
Articolo 3: si rende meno automatica l’acquisizione della cittadinanza italiana per lo straniero che sposa un italiano: devono trascorrere almeno tre anni dal «sì». Questa misura servirà a contrastare i cosiddetti matrimoni facili.
Articolo 4: si estende il reato di danneggiamento a immobili «sottoposti a risanamento edilizio o ambientale».
Articolo 5: simile al 4, aumenta i casi in cui si può essere colpevoli del reato di «imbrattamento di cose altrui».
Articolo 6: il titolo è: «Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori» e prevede di estendere le pene per chi sfrutta i bambini nei reati.
Articolo 7: più severità per chi occupa suolo pubblico senza autorizzazione. Sindaco e prefetto possono disporre «la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento dell’ordine» o il «pagamento delle spese».
Articolo 8: è un’altra norma per la tutela dei bambini, in particolare quelli costretti a chiedere l’elemosina. Ed è molto dura: prevede pene fino a tre anni e soprattutto «la decadenza dell’esercizio della potestà del genitore» per chi sfrutta ragazzini sotto i 14 anni.
Articolo 9: reato d’immigrazione clandestina. Ecco il testo della norma: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni». Si prevede il rito direttissimo e si indica che «il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina l’espulsione dello straniero».
Articolo 10: estensione delle pene per reati legati alla mafia.
Articoli 11-12-13-14-15: riguardano sempre l’inasprimento per le pene ai mafiosi e nuove norme per la confisca dei beni provenienti dalla mafia e l’assegnazione dei beni confiscati. L’articolo 15 prevede che i beni confiscati alla mafia siano assegnati dal prefetto della provincia di riferimento.
Articolo 16: se si vuole essere iscritti all’anagrafe si deve certificare di vivere in un immobile con «agibilità».
Articolo 17: È una norma che regolamenta il money transfer: chi offre il servizio di trasferimento di denaro all’estero dovrà fare la fotocopia «del documento d’identità» del cliente e la «copia del titolo di soggiorno» per lo straniero.
Articolo 18: Prevede nuove norme per le imprese che si occupano dello smaltimento dei rifiuti.
Articolo 19: s’impongono pene più severe per chi viola il codice della strada.
Articolo 20: indica la copertura finanziaria del disegno di legge.
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