
Anche il genitore «intenzionale» ha diritto al congedo per paternità. La Consulta «partorisce» l’ennesima sentenza creativa che strizza l’occhio alle coppie omosessuali e all’utero in affitto. Con la sentenza numero 115, depositata oggi, la Corte costituzionale cancella l’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La questione era stata sollevata dalla Corte d’Appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatorio consentire soltanto al padre il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo dal beneficio il genitore della coppia omosessuale iscritto come «genitore» o «madre» nei registri dello stato civile.
Secondo la Consulta se due persone dello stesso sesso condividono un progetto di genitorialità, entrambi hanno «la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale». Lo stesso dunque varrà per il «padre» intenzionale che ha un figlio con il compagno (padre «naturale») attraverso procreazione medicalmente assistita o utero in affitto, pratica che in Italia è vietata dalla legge 40/2004 e recentemente considerata reato anche se praticata all’estero per aggirare la normativa (si rischiano da tre mesi a due anni e una multa da 600.
000 a un milione di euro), proprio perché è considerata una forma di sfruttamento della donna gestante per altri, anche se a titolo gratuito, in quanto prevede forme contrattuali che tolgono qualsiasi diritto a chi si fa carico di portare in grembo un bambino. Persino quello di abortire.