Roma - Resta sottoposto al regime di carcere duro il capo di Cosa Nostra, Salvatore Riina. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione rigettando il ricorso presentato dal boss, detenuto nel carcere di Opera, contro l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto il suo reclamo contro il decreto di proroga del regime di 41 bis, nonché l’istanza di differimento della pena o di detenzione domiciliare in un luogo di cura per motivi di salute.
Il tribunale di sorveglianza, infatti, aveva motivato la sua decisione rilevando che Riina "condannato per reati di gravità rilevantissima" rivestisse ancora "una posizione di vertice assoluto della stessa organizzazione mafiosa" e che fosse "ancora in grado di mantenere contatti con gli appartenenti" a questa. Inoltre, i giudici di sorveglianza osservavano che, di certo, il boss è portatore di gravi patologie ma che queste fossero "tutte ben controllate dalla struttura sanitaria carceraria e non incompatibili con la stessa, nè il regime differenziato in atto".
Riina, dunque, aveva presentato ricorso in Cassazione: per il suo difensore era mancata un’indicazione specifica degli elementi in base ai quali ritenere la persistenza dei contatti con l’associazione mafiosa: in tal senso, secondo la difesa, "non potevano ritenersi idonei i pizzini trovati nel covo di Provenzano, perché riferiti a direttive date da Riina in precedenza, mentre doveva essere considerata l’età avanzata (78 anni) come indice di cessata pericolosità". Inoltre, l’infarto che aveva colpito Riina nel 2003, si esponeva ancora nel ricorso, era "di natura tale da indurre grave rischio di recidiva" e vi erano esami clinici "indicativi di un probabile tumore alla prostata".
Per la Suprema corte il ricorso va dichiarato inammissibile: il tribunale di sorveglianza di Milano, si spiega nella sentenza numero 18390, "ha congruamente e specificatamente motivato sia in ordine alla perdurante operatività del sodalizio di appartenenza, sia con riferimento all’impressionante biografia penale del ricorrente, sia ancora in relazione all’attualità del pericolo interno ed esterno".
I giudici milanesi hanno giustamente rilevato "un elevatissimo grado di rilevanza criminale del soggetto", sottolineano gli ermellini secondo cui giustamente sono state disattese anche i rilievi difensivi sull’età avanzata e lo stato di salute del detenuto, data "la loro sostanziale e dimostrata irrilevanza a fronte di siffatta pericolosità sociale".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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