Il vademecum per risparmiare

Questo è il vademecum diffuso dai tecnici del ministero dell'Economia per chiarire tutti i dubbi sulla convenzione firmata tra via XX Settembre e l'Associazione bancaria italiana (Abi), che prevede di "congelare" l'importo della rata del mutuo a un tasso fisso e ai livelli del 2006 e "girare" la differenza della rata attuale e la nuova rata su un conto di finanziamento accessorio

A) Chi potrà accedere alla rinegoziazione?
Tutti coloro che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale. Eventualmente ulteriori precisazioni sull’ambito applicativo le leggeremo dal decreto quando esso sarà pubblicato.

B) Da quando si potrà rinegoziare?
Sostanzialmente nell’ultimo quadrimestre dell’anno dopo che le banche avranno formulato ai clienti le proposte di rinegoziazione. La Convenzione interesserà le rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2009.

C) Perché bloccare la rata al 2006? In quell’anno i tassi non erano già aumentati di molto?
Il 2006 è invece un anno significativo perché prima di quell’anno i tassi erano su un livello strutturalmente basso, ma anche per non avere un allungamento eccessivo del periodo di rimborso. Il 2006 rappresenta la media dei tassi addirittura inferiore alla media del periodo che va dal 1999 al 2005, prima quindi dei rialzi della Bce.

D) Che cosa succede alla rinegoziazione se poi i tassi salgono?
Se i tassi aumentano, crescerà la differenza del conto di finanziamento accessorio che potrebbe di conseguenza azzerarsi. Da quel momento se i tassi continueranno a scendere si può ridurre l’importo.

E) E se poi scendono?
Il risparmio sarà portato a decremento del conto di finanziamento accessorio che potrebbe di conseguenza azzerarsi. Da quel momento se i tassi continuano a scendere si può ridurre l’importo.

F) Con il conto di finanziamento che sarà alimentato dalla differenza fra vecchia e nuova rata non finite per guadagnare dalla rinegoziazione?
No. Le banche non ci guadagneranno dalla rinegoziazione. Può essere sufficiente un esempio: per un mutuo da 80mila euro e una durata residua di 20 anni con la rinegoziazione si avranno rate più leggere in un anno di 850 euro. Detto questo, il conto di finanziamento che sarà acceso e che si baserà sulla differenza tra vecchia e nuova rata è assolutamente senza costi e il cliente lo rimborserà eventualmente dopo avere finito il mutuo originario.

G) La tenuta del conto sarà gratuita o ci saranno dei costi?
Il conto di finanziamento accessorio non avrà alcun costo per i clienti.

H) Il conto sarà considerato quota capitale o quota capitale interessi?
È una quota parte di un debito non estinto e quindi a tutti gli effetti un nuovo finanziamento.

I) Chi pagherà il notaio?
Non è necessario l’intervento del notaio, trattandosi di una rinegoziazione ed essendo prevista la continuità dell’ipoteca a garanzia del debito.

L) L’ipoteca si considera estinta quando si conclude il piano di ammortamento iniziale o sarà estesa per tenere conto del prolungamento?
L’ipoteca dipende dalla durata del debito, quindi la garanzia continua ad assistere il rimborso del debito.

M) Con questo provvedimento non si rischia di ostacolare la portabilità?
Con questa misura aumenta la tipologia degli strumenti a disposizione della clientela per ridurre l’importo della rata. La portabilità è una soluzione che mantiene intatta la sua valenza.

N) Ma se un cliente chiede di rinegoziare sulla base della norma, la banca è obbligata a rinegoziare?
Sì, se la banca aderisce alla convenzione tra Abi e ministero dell’Economia, mentre il cliente è libero di accettare. Ricordiamoci che tutta l’operazione nasce come una risposta a un’esigenza chiara a tutti, anche a chi non è coinvolto direttamente.

Per le famiglie più in difficoltà si è creato un vincolo di bilancio, un vincolo di liquidità: la rata del mutuo a tasso variabile è diventata più onerosa, anche per il contesto economico nazionale che vede tra l’altro l’aumento, ad esempio, dei prezzi energetici.

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