Larticolo 15 del d.l. n. 41/95 (convertito dalla L. n. 85/95), con riferimento alle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, prevede che ai fini dellapplicazione dellIva non si procede a rettifica del corrispettivo se lo stesso è indicato nellatto in misura non inferiore al valore catastale determinato ai fini dellimposta di registro, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare.
Il richiamo al valore catastale indicato ai fini dellimposta di registro porta a ritenere - secondo la Circolare 16.3.05, n. 10/E, dellAgenzia delle entrate - che anche in ambito Iva rilevino gli incrementi dei moltiplicatori approvati con la L. n. 350/03 (Finanziaria 2005) e con la manovra dellestate 2004 (d.l. n. 168/04, convertito dalla L. n. 191/04).
La circostanza che lapplicazione di tali incrementi sia disposta «ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale» non appare decisiva - secondo lAgenzia - per escluderne lapplicazione nel caso in esame. Infatti, il citato articolo 15 rinvia al valore dichiarato ai fini dellimposta di registro, ovvero al valore dellimmobile determinato sulla base dei suddetti moltiplicatori aggiornati.
*presidente Confedilizia
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