Economia

Valore catastale e imposta di registro

L’articolo 15 del d.l. n. 41/’95 (convertito dalla L. n. 85/’95), con riferimento alle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, prevede che ai fini dell’applicazione dell’Iva non si procede a rettifica del corrispettivo se lo stesso è indicato nell’atto in misura non inferiore al valore catastale determinato ai fini dell’imposta di registro, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare.
Il richiamo al valore catastale indicato ai fini dell’imposta di registro porta a ritenere - secondo la Circolare 16.3.05, n. 10/E, dell’Agenzia delle entrate - che anche in ambito Iva rilevino gli incrementi dei moltiplicatori approvati con la L. n. 350/03 (Finanziaria 2005) e con la manovra dell’estate 2004 (d.l. n. 168/04, convertito dalla L. n. 191/04).
La circostanza che l’applicazione di tali incrementi sia disposta «ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale» non appare decisiva - secondo l’Agenzia - per escluderne l’applicazione nel caso in esame. Infatti, il citato articolo 15 rinvia al valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro, ovvero al valore dell’immobile determinato sulla base dei suddetti moltiplicatori aggiornati.

Ciò comporta - sempre a parere dell’Agenzia - che l’aggiornamento dei moltiplicatori risulta automaticamente applicabile ai fini dell’Iva.
*presidente Confedilizia

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