Anche una fideiussione per chi affitta

Anche una fideiussione per chi affitta

Con sentenza del 13 Febbraio 2009 n° 3225, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha ritenuto legittimo prevedere in un contratto di locazione un autonomo contratto di fideiussione, rivolto a garantire le obbligazioni assunte dal Conduttore nel contratto principale; la stessa sentenza ha precisato, tra l'altro, che il proprietario-locatore non può rendere più onerosa l'obbligazione del fideiussore, per propria inerzia nel contestare eventuali inadempienze del conduttore.
Queste in sintesi i due concetti di maggior interesse espressi dalla richiamata sentenza, fermo restando che il locatore deve consegnare l'immobile al conduttore in buono stato manutentivo e permettere il pacifico godimento dello stesso e, a sua volta, deve ricevere il canone con regolarità e ricevere l'immobile in riconsegna, a contratto compiuto, sempre in buono stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento per normale uso.
In caso di inadempienza, purché imputabile a colpe del debitore (conduttore) e previa sua messa in mora, il locatore può far escutere la fideiussione nei limiti contrattualmente previsti.
È il caso ricordare che la fideiussione è un contratto ove un terzo, persona fisica o giuridica, si obbliga nei confronti del creditore, nel caso il locatore-proprietario, in vece solidale di chi ha assunto l'obbligazione e che l'importo della fideiussione non può superare quanto dovuto dal debitore e comunque essa è valida nei limiti dell'obbligazione.
A titolo esemplificativo per chi intenda inserire questa forma di garanzia, nel contratto di locazione, a piè dello stesso, va riportata la seguente sintetica dizione a titolo: «Fideiussione»:
«Il sottoscritto (generalità complete), con» «riferimento al contratto di locazione di cui sopra, si» «costituisce fideiussione del Sig. (generalità complete)», «qui conduttore, per garantire il locatore» «solo per il pagamento dei canoni e dei rimborsi degli» «oneri accessori.

L'escussione della garanzia fideiussoria» «prestata dal sottoscritto deve essere successiva a quella» «tempestiva nei confronti del locatore e comunque tale da» «non consentire una morosità superiore a tre mensilità del» «canone e oneri accessori».

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