Atto di citazione con disdetta

L’art. 149 del Codice di procedura civile, così come modificato con decorrenza dall'1.3.'06, prevede - al suo ultimo comma - che «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto». Si tratta di una norma che prende atto di una improvvida sentenza (per gli effetti sconvolgenti che determina sulla certezza dei rapporti giuridici) della Corte costituzionale, che - non si sa se per salvare il salvabile delle Poste, o per quale astratto motivo - nel 2002 aveva dichiarato, in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'illegittimità della precedente disposizione, nella parte nella quale prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna all'ufficiale giudiziario. La nuova norma pone problemi allorché si comunichi la disdetta - ad esempio di un contratto di locazione - in una con la citazione in convalida (contenuta in questo stesso atto, cioè).

Poiché la disdetta è, infatti, un atto unilaterale ricettizio (che si perfeziona, quindi, solo al momento in cui il destinatario la riceve), occorrerà non considerare - ai fini della notifica di una citazione con disdetta - la nuova disposizione e procedere, invece, come se fosse ancora vigente la vecchia.
* presidente Confedilizia

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica