
Quando si parla di affitti uno dei temi più dibattuti è quello relativo agli animali domestici e nello specifico al fatto che il titolare dell'immobile possa avere o meno facoltà di impedire al locatario di tenerli nella casa di sua proprietà. Talvolta il proprietario vuole impedire che si vengano a creare situazioni di potenziale danno all'interno del suo appartamento o magari condizioni di disagio per gli altri condomini.
Qualunque sia la motivazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1587 del codice civile, vige in linea generale il principio secondo cui l'affittuario ha il dovere di utilizzare la casa "per l'uso determinato nel contratto", senza che ci sia alcuno specifico riferimento a gatti, cani o altri anmali da compagnia. Ciò significa quindi che, teoricamente, il locatore può inserire una clausola in cui viene fatto divieto all'affittuario di ospitare animali domestici in casa. E qui sta il nodo cruciale della questione. Tale vincolo può essere ritenuto lecito o viola qualche normativa in vigore?
A dare un chiarimento in merito a questa problematica è la sentenza 1254 emessa di recente dalla Corte d'Appello di Napoli. I giudici hanno esaminato proprio il caso di un locatario che, contrariamente a quanto previsto nel contratto di affitto a uso abitativo, ospitava comunque all'interno dell'abitazione tre cani. Gli animali, come documentato dal proprieterio, non solo sporcavano coi loro escrementi il terrazzo dell'abitazione, ma li facevano spesso cadere verso il basso, andando così a lordare anche gli spazi comuni condominiali e provocando inevitabilmente condizioni di disagio anche agli altri abitanti dello stabile.
Secondo il giudizio espresso dalla Corte d'Appello è lecito inserire nel contratto di locazione una clausola del genere, dal momento che essa non può essere ritenuta né ingiustificatamente svantaggiosa per l'affittuario né tantomeno produce una sproporzione rispetto a quelli che sono i diritti del proprietario dell'appartamento. Il divieto di detenere animali domestici non è da ritenere quindi una clausola vessatoria tale da non essere ritenuta valida, come sostenuto nel primo grado dai giudici sulla base dell'art.1341 del c.c.: "Non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
Non solo le clausole erano chiaramente indicate sul documento, ma, richiamando l'articolo 1322 sull'autonomia contrattuale e l'articolo 41 della Costituzione in cui viene tutelata la libertà di iniziativa economica privata, i giudici della Corte d'Appello di Napoli hanno ritenuto legittimo l'inserimento della clausola di divieto di ospitare in casa animali domestici di qualunque specie. C'è piena libertà di inserire dei vincoli in un contratto, purché essi non violino i limiti imposti dalla legge, come il buon costume, l'ordine pubblico o le norme imperative, cosa che non si è verificata nel caso preso in esame.
Il proprietario ha dunque piena facoltà di vietare all'affittuario di ospitare animali domestici in casa, qualora ovviamente ciò sia
indicato con chiarezza nel contratto. Il consiglio è sempre quello di leggere con grande attenzione il documento prima di apporvi la propria firma o di chiedere comunque dei chiarimenti all'altro contraente.