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Parcheggio in doppia fila, quando la multa può essere annullata: la differenza che cambia tutto

Se il conducente resta a bordo può trattarsi di fermata e non di sosta. Il ricorso è possibile con prove e testimoni

Parcheggio in doppia fila, quando la multa può essere annullata: la differenza che cambia tutto
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In caso di parcheggio in doppia fila – ossia parcheggiare la propria auto vicino a un altro veicolo regolarmente sistemato in uno stallo – è naturale aspettarsi una sanzione. Si va infatti a creare un disturbo, sia al proprietario del veicolo, che non può spostarsi regolarmente, sia al transito stradale. L'art. 158 del Codice della strada vieta e punisce questo tipo di condotta, per la quale si rischia una multa che va da 25 a 100 euro per i ciclomotori, e da 42 a 173 per le auto e gli altri veicoli. A ciò si aggiunga anche la possibilità di rimozione forzata del mezzo.

Bisogna però fare una prima distinzione. È diverso parlare di sosta e di fermata. La prima indica una sospensione della marcia per lungo tempo, la seconda, invece, comporta una sospensione temporanea, con il conducente che resta a bordo. È bene ricordare che, secondo l'art.157 del Codice della strada, viene punita soltanto la sosta.

La fermata, dunque, non può comportare una sanzione. Nel caso di una sanzione ricevuta mentre eravamo certi di essere in fermata si può presentare ricorso. La multa può essere impugnata sia per vizi formali, ovvero errori, nel verbale, oppure per vizi sostanziali, che si riferiscono alla violazione contestata. Quando si tratta di un vizio formale ci si può rivolgere al Prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del verbale. Dei vizi formali si possono contestare: la mancata, o errata, indicazione della norma del Codice della Strada violata, l'omessa firma dell'agente sanzionatore, il mancato o errato inserimento del numero di targa, l'omessa o scorretta indicazione delle modalità di pagamento e il mancato o errato inserimento del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.

Per i vizi sostanziali, invece, è bene recarsi dal giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica. In questo caso si devono presentare delle prove, documenti e, se possibile, anche testimoni. Tra i vizi sostanziali rientra anche la differenza tra sosta e fermata. A tal proposito, nella sentenza n. 18257 del 22 agosto 2006 la Corte di Cassazione afferma che se il conducente rimane a bordo dell'auto, con tanto di motore acceso, allora si tratta di fermata, non di sosta, e la multa è da considerarsi illegittima.

Un altro elemento da tenere presente è lo stato di necessità, previsto dall'art.4 della legge 689/1981: chi si trova in stato di necessità o di legittima difesa non risponde delle violazioni commesse.

Si pensi, ad esempio, a un autista che supera i limiti di velocità per portare qualcuno in gravi condizioni al pronto soccorso. In questo caso si è schermati, ma deve trattarsi di una situazione di grave pericolo, e l'incolumità degli altri non deve essere messa a rischio.

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