Segnalare la presenza di posti di blocco o di autovelox tramite i fari abbaglianti agli automobilisti è di certo una pratica molto diffusa: questo gesto altruistico, tuttavia, cozza con le norme vigenti, dal momento che l'utilizzo dei dispositivi luminosi è rigidamente regolamentato.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 153 del Codice della Strada al comma 4, “l’uso intermittente dei proiettori di profondità” è consentito “per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare”. Con questa finalità, pertanto, l’utilizzo degli abbaglianti è concesso durante la circolazione notturna e diurna e anche all'interno dei centri abitati, una deroga specifica al divieto sancito al comma 1 del medesimo articolo. In poche parole, quindi, azionare a intermittenza i fari abbaglianti con qualunque altro scopo, e quindi in modo improprio, comporta per l’automobilista una sanzione amministrativa che va da 87 a 344 euro (la violazioni sull’uso delle quattro frecce, dei fari retronebbia, e degli altri dispositivi di segnalazione luminosa, può costare invece al trasgressore da 42 a 173 euro).
A questo punto, però, insorge un altro problema di interpretazione: in quali casi è possibile dimostrare con assoluta certezza che il conducente abbia azionato impropriamente i dispositivi di illuminazione con lo scopo di segnalare un autovelox o un posto di blocco? L'agente accertatore può infatti decidere di sanzionare la condotta sulla base del collegamento tra il gesto visivo e il contesto, ma dal canto suo il conducente ha la possibilità di contestare l’interpretazione, dichiarando di aver utilizzato i proiettori di profondità per uno dei motivi leciti sopra citati, ovvero mettere in guardia gli altri circa la presenza di un ostacolo o di un animale sulla carreggiata, oppure per indicare a un altro automobilista di disattivare gli abbaglianti del suo mezzo rimasti improvvidamente azionati. L'eventuale ricorso richiede comunque l'elaborazione di una tesi difensiva solida, che risulti pienamente compatibile con lo stato dei luoghi, l'orario del controllo e il contesto stradale.
Ciò di cui gli automobilisti sono meno a conoscenza è che in alcuni casi si rischia di incorrere nel penale. Ma perché ciò può accadere? L’ipotesi di reato, in casi del genere, è quella di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.): "Chiunque cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno". In tale circostanza, la pratica scorretta della segnalazione tempestiva ridurrebbe l'efficacia delle verifiche di Polizia, consentendo ai guidatori scorretti di evitare sanzioni.
La giurisprudenza, tuttavia, ha preso una strada tutt'altro che uniforme, ma in generale possiamo dire che i tribunali hanno spesso smontato la rilevanza penale di questi comportamenti. Emblematico è il caso affrontato qualche tempo fa dal gip di Genova, che ha assolto gli utenti di una chat privata: secondo il giudice, lo scambio di informazioni in un gruppo chiuso e con pochi partecipanti non ha la forza di bloccare o paralizzare l'attività della polizia su larga scala.
Laddove la reiterazione del comportamento sia dimostrabile, così come le conseguenze su numerosi automobilisti che viaggiano nel senso opposto di marcia, la contestazione di interruzione o turbativa di pubblico servizio può di certo cagionare conseguenze ben peggiori di una semplice ammenda.