Con la sentenza n. 9314/2025 il Consiglio di Stato ha accolto integralmente il ricorso in appello proposto dall’Università Telematica “Universitas Mercatorum” e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Veneto n. 2020/2024, ha annullato la delibera del consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Padova n. 10 del 26 settembre 2023, nella parte in cui stabiliva che l’assunzione di incarichi di insegnamento presso le Università telematiche costituisce sempre un’“attività concorrenziale con l’Università di Padova” (come tale vietata).
Segnatamente, il Consiglio di Stato, aderendo pienamente alle censure mosse da parte appellante, ha ritenuto che la delibera impugnata risulta inficiata sia da un vizio di violazione di legge (stante il contrasto con il disposto di cui all’art. 6 della legge n. 240 del 2010) sia da un vizio di eccesso di potere (per violazione del principio di proporzionalità).
Il Giudice di secondo grado, infatti, da un lato ha rilevato che la delibera impugnata – nella parte in cui stabilisce ex ante che l’attività di insegnamento svolta per le università telematiche sia sempre e comunque in conflitto di interessi – adotta una nozione di conflitto di interesse di tipo potenziale, che contrasta tuttavia con la nozione di tipo attuale assunta invece dal legislatore.
I Giudici di Palazzo Spada sottolineano poi come non sia stato dimostrato che la concorrenza delle università telematiche stia attualmente cagionando all’Università di Padova (e più in generale alle università pubbliche tradizionali) un concreto pregiudizio su larga scala che giustifichi il divieto generalizzato impugnato.
Difatti, in senso diametralmente opposto a quanto erroneamente statuito dal TAR, secondo il Consiglio di Stato “I dati acquisiti in sede istruttoria attestano (…) che non c’è stato alcun significativo “transito” di studenti dall’Università di Padova alle università telematiche e che la “popolazione” studentesca delle università telematiche è prevalentemente composta da studenti-lavoratori, sicché il target di studenti delle due tipologie di università (tradizionali e telematiche) è radicalmente diverso”.
In ultima analisi, quindi, il Giudice di secondo grado conclude rilevando l’assenza di una pericolosa dinamica concorrenziale in atto, aggiungendo altresì che, anche laddove tale dinamica dovesse innescarsi in futuro, “è evidente
che il regime autorizzatorio (basato su atti di nulla osta rilasciati di volta in volta in considerazione peculiarità del caso concreto) è perfettamente idoneo a governare e presidiare eventuali fenomeni di free riding”.