Roma

Automobilista non avvisato, multa eliminata

Il divieto di circolazione a targhe alterne non è stato adeguatamete pubblicizzato? Multa annullata. Lo dichiara una sentenza della Corte di Cassazione che si è pronunciata contro il Comune di Roma a tutto vantaggio di una non informata automobilista di Perugia

Automobilista non avvisato, multa eliminata

Roma- Fatta la multa, trovato l'inganno. Manca un’adeguata diffusione dei divieti di circolazione? Spariscono, per sentenza, anche le ammende per chi non rispetta targhe alterne e limitazioni del traffico varie. Lo ricorda alle amministrazioni Comunali la Corte di Cassazione, con una una sentenza destinata a rappresentare un’ancora di salvezza per i guidatori distratti: le ordinanze sindacali che limitano la circolazione costituiscono provvedimenti eccezionali dunque, spiega la Corte, non si può presumere che tutti li conoscano.

La storia A farne le spese, in questo caso, è stato il Comune di Roma che si è visto annullare una multa elevata nel 2004 ad una signora di Città di Castello, in provincia di Perugia, sorpresa a circolare nella capitale con targa pari in un giorno riservato alle dispari. La seconda sezione civile della Corte, con la sentenza 15769, ha infatti ribaltato la decisione del giudice di pace romano che aveva dato torto alla signora.  Il verbale emesso dai vigili è stato duramente censurato sia  perché non era indicata lì l’ordinanza sindacale che prescriveva le limitazioni alla circolazione, sia perché l’amministrazione municipale non ha dimostrato in alcun modo che i divieti erano stati adeguatamente comunicati agli automobilisti.

La sentenza In sostanza la Corte precisa che "le disposizioni preclusive della circolazione nella città di Roma in determinati giorni e in determinate zone sono da considerarsi eccezional". Perciò non si può semplicemente presumere che chiunque le conosca. Soprattutto quando si tratta di persone che non vivono a Roma, proprio come la signora di Città di Castello. Ecco perché, spiega la Cassazione, il comune "deve adottare tutte le possibili misure di informazione, di modo che qualunque utente, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa affermare di non conoscere la disposizione". La notizia deve quindi essere diffusa non con un cartello qua e là, ma "con media generalmente conoscibili fuori della città".

Dura lex, sed lex.

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