Transizione energetica

Superbonus, cambiano tutte le regole: ecco i 5 punti da sapere

Crediti, cessioni, ruolo degli enti, la soglia del 31 marzo: cosa cambia con il superbonus targato Meloni-Giorgetti

Superbonus, cambiano tutte le regole: ecco i cinque punti da sapere

Il Superbonus introdotto dal governo Conte II e modificato da quello di Mario Draghi è stato di recente radicalmente modificato da Giorgia Meloni e da Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze. Prescindendo dalle questioni politiche e dal dibattito sulla misura, come cambieranno le misure connesse all'attivazione dell'importante manovra edilizia e sulla gestione del conseguente commercio dei crediti? Vediamo di seguito i cinque punti principali del nuovo Superbonus

Il nuovo Superbonus blocca cessioni e sconti

Per effetto del recente decreto che rivoluziona il Superbonus dal 17 febbraio 2023 è innanzitutto vietato ufficialmente il processo di cartolarizzazione dei crediti d'imposta legati alle manovre di ristrutturazione edilizia. In sostanza, in precedenza chi avviava un lavoro coperto dal Superbonus 110% otteneva non un classico credito d'imposta spalmato su più anni in termini di detrazioni dopo un esborso iniziale, ma bensì un prodotto creditizio cedibile immediatamente a terzi, come banche o società finanziarie, nel mercato secondario.

Da venerdì scorso è invece bloccata qualsiasi possibilità di questo tipo, sia per il credito d'imposta che per lo sconto in fattura, per ogni nuova operazione. "Evita la stretta solo chi ha già avviato gli interventi edilizi agevolati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, cioè entro il 16 febbraio compreso", puntualizza Il Sole 24 Ore.

Tale svolta si impone non solo per i crediti del Superbonus 110% e del Bonus Facciate, ma anche per ogni altra manovra promuovente bonus casa ordinari cedibili. Dal Bonus Ristrutturazioni al 50% all'Eco-Sisma Bonus dell'85%, la misura impatta a cascata su tutti questi mercati.

Come evitare lo stop alla cessione

Chi può evitare lo stop alla cessione, ricorda il quotidiano di Viale Sarca, deve aver avviato concretamente le operazioni di gestione del proprio lavoro di ristrutturazione. Tale svolta è certificabile in due modi. Per i lavori di demolizione e ristrutturazione, deve essere già stata acquistata l'autorizzazione per il titolo abitativo della nuova struttura che sarà costruita.

Per quanto riguarda il Superbonus 110%, invece, deve essere stata messa già in operatività la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la cosiddetta Cila. La Cila è una pratica che certifica il via libera alla ristrutturazione vidimata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito industriale). Per il Superbonus le Cila prendono il nome di Cilas e devono certificare che i lavori puntino alla riqualificazione energetica, a essere più green, o al miglioramento sismico.

In quest'ottica, aver ottenuto una Cila servirà a consentire il proseguimento del processo di cessione dei crediti edilizi o dello sconto in fattura per interventi maggiori riguardanti facciate e edifici. Nulla cambia, invece, per quanto concerne le Cila per interventi minori come la ristrutturazione di un singolo appartamento che sono state ottenute prima del 16 febbraio e restano, alle medesime condizioni, trasferibili.

Province e Regioni non partecipano al mercato

Il governo Meloni, a prescindere da tutto, ha però escluso dal meccanismo di cessione dei crediti ancora commerciabili tutti i titoli edilizi di ristrutturazione e efficientamento negoziati da enti pubblici.

Il nuovo decreto, commenta Il Sole, "ferma sul nascere tutte le iniziative di acquisto dei bonus avviate o ipotizzate nei giorni scorsi da alcune regioni e province (dalla provincia di Treviso alla Sardegna, dalla Basilicata al Piemonte). Per tutte le amministrazioni pubbliche scatta il divieto di diventare «cessionari» (cioè acquirenti) di crediti d'imposta derivanti da cessioni o sconti in fattura relativi ai bonus edilizi".

15 miliardi di euro di crediti, secondo le stime dell’associazione dei costruttori (Ance), stavano venendo negoziati al 17 febbraio scorso, dagli enti locali prima che Roma varasse la stretta spinta dall'intervenuta revisione dei criteri di classificazione dell’Eurostat sui crediti che lascia pensare che in futuro possano essere rivisti molto al rialzo i deficit delle pubbliche amministrazioni. La linea cautelativa ferma le iniziative di diverse Regioni, come la Campania e il Piemonte, che puntavano ad acquistare rispettivamente 100 e 50 milioni di euro l'anno di crediti.

La modifica delle responsabilità sui crediti del Superbonus

Il decreto del governo Meloni cambia molto anche il procedimento secondo cui ci possa essere una catena di responsabilità tra acquirenti del credito e proprietari degli immobili oggetto di lavoro. Viene limitata notevolmente la prospettiva di assistere alla restituzione dell’eventuale importo non spettante da parte di istituzioni che comprano il credito sul mercato secondario e potenziali truffatori del Superbonus (i cui lavori "dopati" da truffe hanno assunto un valore totale di 9 miliardi).

"L’azienda che ha concesso lo sconto in fattura, la banca che ha comprato il credito e anche il correntista a cui dopo il decreto Aiuti quater l’istituto può cederlo (nel caso abbia superato la propria capienza fiscale) saranno responsabili in solido con il proprietario dell’edificio su cui sono stati fatti i lavori solo in caso di dolo", scrive Il Fatto Quotidiano. Cade perciò l'addebito per "colpa grave", ascrivibile ai più estremi casi di omessa denuncia su frodi palesi, e si restringe il perimetro della solidarietà penale tra componenti del mercato dei crediti. Solo chi era bene a conoscenza del fatto di stare acquistando un credito fraudolento sul mercato secondario sarà chiamato in responsabilità civile e penale.

Come si potranno cedere i crediti

Per chi potrà ancora cedere i crediti, come si sviluppa il processo? I tempi saranno abbastanza stretti, in quanto ai sensi del Decreto Aiuti-Quater il termine ultimo è il 31 marzo 2023. Termine ultimo, nota Informazione Oggi, per la deduzione "dei pagamenti delle spese inerenti agli interventi da effettuare. Per quanto riguarda l’esecuzione delle opere, invece, dovrà essere completata ma non per forza entro la data di scadenza del Bonus. Si parla di una tempistica di tre anni dall’inizio dei lavori con presentazione della Cila più eventuali proroghe."

Resta salva la procedura prevista in occasione di tale provvedimento adottato dal governo Draghi: bisognerà vigilare il fatto che il credito non abbia superato il massimale di cinque cessioni complessive.

Fatta salva la libertà di trasferimento del credito tra soggetti privati, una delle quali è sempre possibile, i soggetti finanziari possono invece ricevere al massimo tre processi di trasferimento dei crediti del Superbonus, purché compiute in banche, istituti assicurativi o società da esse controllate. C'è poi l'opzione che vede un correntista di una banca comprare da essa il credito del Superbonus o degli altri provvedimenti e inserirlo poi nel proprio F24 a compensazione. Tale anello della catena interrompe per sua natura il mercato dei crediti, dato che si esce dal processo di compravendita e si entra nella dichiarazione fiscale.

Tempi stretti, dunque, ma regole precise per i provvedimenti varati dal governo che hanno perimetrato con attenzione il campo di chi può accedere al mercato e chi no.

Nella consapevolezza, però, che nulla cambia per chi ha già avviato i lavori del Superbonus o sostenuto le spese per tutti gli altri provvedimenti.

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