Bagnasco cacciato/2 La visita pastorale approvata anche dal consiglio di Stato

Relativamente agli articoli comparsi sulle visite del cardinal Bagnasco nelle scuole, esprimiamo alcune precisazioni.
Il Consiglio di Stato si è espresso proprio nell'aprile dell'anno scorso sull'argomento definendo la visita pastorale non attività di culto, ma testimonianza culturale. A distanza di meno di un anno la questione si ripropone.
Si legge nella decisione del Consiglio di Stato: «Nell'autorizzazione concessa dal consiglio d'istituto all'Ordinario diocesano, oggetto del ricorso, non può riconoscersi un effetto discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica, dal momento che, indipendentemente dalla qualificazione contenuta nel codex iuris canonici, sottolineata dai ricorrenti e che ha invece valore limitato all'ordinamento al quale si riferisce, la visita programmata non può essere definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo la definizione contenuta nell'art. 16 legge n.222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa a evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale».
Infatti, come da legittima e democratica competenza, la scelta di accogliere o meno la visita pastorale spetta unicamente all'organo collegiale di indirizzo delle singole Isa (Istituzioni Scolastiche Autonome, appunto) il Consiglio di Istituto in cui sono rappresentate tutte le componenti della scuola.
Giacché la visita pastorale non pregiudica alcuno, sovrano è il Consiglio di Istituto che deve deliberare in totale autonomia in proposito.
Riteniamo che il rispetto per le competenze e la volontà di un organo collegiale composto da coloro che hanno il compito di educare, cioè scuola e famiglia, debba essere prioritario rispetto a qualsiasi polemica.
Poiché la partecipazione degli studenti alle visite pastorali viene attuata, a quanto ci risulta, su base assolutamente volontaria essa non può arrecare alcun pregiudizio alla libera autodeterminazione di ciascuno...


Inoltre, se è vero che il Dirigente Scolastico è chiamato al rispetto ed all'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali, egli può comunque ritenere, in virtù delle sue responsabilità di gestione e di organizzazione, di discostarsene motivatamente.
*Coordinamento Presidenti Scuole Provincia di Genova

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