Politica

Bankitalia, mandato a tempo. Più tutele per i risparmiatori

Secondo indiscrezioni, l’attuale vicepresidente della banca d’affari Goldman Sachs avrebbe già avuto una telefonata anche con il presidente della Repubblica Ciampi

Gian Maria De Francesco

da Roma

Dopo circa due anni di iter parlamentare la legge sulla riforma del risparmio oggi diventerà realtà con l’approvazione definitiva al Senato con due fiducie. Ieri è stata la Camera a dare il via libera alla nuova normativa dopo tre voti di fiducia sugli emendamenti proposti dal governo (nuovo record per la legislatura in corso).
Si tratta di una vera e propria svolta che non si limita a riscrivere le regole di governo di Bankitalia, ma che ridisegna l’intero impianto normativo del sistema finanziario del nostro Paese. Introducendo forme di tutela più stringenti per i risparmiatori, la parte lesa dai crac finanziari Cirio e Parmalat.
Rivoluzione a Palazzo Koch. Il prossimo governatore di Bankitalia non avrà più un mandato a vita, ma resterà in carica sei anni con la possibilità di un solo rinnovo. La nomina sarà effettuata con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio sentito il Consiglio superiore di Bankitalia, che in passato rappresentava il vero dominus nell’indicazione del candidato. Anche il Direttorio (che oltre al governatore comprende il direttore generale e i due vicedirettori generali) avrà un mandato limitato a sei anni. Collegialità e trasparenza sono i principi che dovranno guidare la banca centrale che dovrà deliberare in forma scritta sulle sue decisioni e informare ogni sei mesi il Parlamento della sua attività.
Concorrenza bancaria. In materia di fusioni e acquisizioni bancarie resta la competenza congiunta di Bankitalia e Antitrust. All’Authority attualmente guidata da Antonio Catricalà spetterà la vigilanza esclusiva sugli abusi di posizione dominante e sulle intese restrittive della concorrenza.
Authority. Il numero delle autorità di vigilanza sui mercati resta fissato a cinque: Bankitalia, Antitrust, Consob, Isvap (assicurazioni) e Covip della quale è stata ripristinata la funzione di controllo sui fondi pensione. L’emendamento del governo all’articolo 30 del disegno di legge istituisce anche la Commissione per la tutela del risparmio, una mini-authority composta da tre membri nominati dal premier su proposta del ministro dell’Economia e di quello della Funzione pubblica. La modifica, introdotta su proposta del ministro Baccini, introduce una nuova autorità che potrà intervenire d’ufficio (e quindi autonomamente) su istanza dei risparmiatori contro le eventuali violazioni e segnalarle, nel caso, all’autorità giudiziaria.
Falso in bilancio. La sanzione per false comunicazioni sociali (per il procedimento è necessaria la querela di parte; ndr) è stata mitigata con la detenzione fino a due anni in terza lettura alla Camera rispetto ai cinque anni fissati precedentemente dal Senato. Questa attenuazione ha scatenato le critiche del centrosinistra, ma bisogna ricordare che sono state inasprite le pene per il reato di nocumento al risparmio (fino a sei anni in caso di società quotate) che viene definito grave se ha interessato lo 0,1 per mille della popolazione o ha distrutto lo 0,1 per mille del pil.
Mai più bond senza prospetto. Non sarà più possibile offrire ai risparmiatori obbligazioni senza prospetto informativo, anche nel caso in cui siano originariamente dedicati a investitori istituzionali o professionali. Coloro che contravverranno alla norma saranno obbligati al rimborso dei bond. La norma vale anche per gli strumenti finanziari non azionari di banche e assicurazioni.
Stretta su banca-impresa. Oltre a limitare al 30% la quota detenuta dalle Fondazioni ex bancarie nelle banche partecipate, la normativa pone limiti rigidi alle commistioni tra finanza e imprenditoria. In particolare, i possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non potranno dare in pegno somme superiori ai tre quarti della quota detenuta.

Se amministratori dello stesso istituto di credito non potranno essere affidati per un ammontare superiore ai tre quarti della quota.

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