Due importanti princìpii sono stati ribaditi dalla Commissione provinciale tributaria di Piacenza in una recente sentenza. Secondo il primo, «quando le acque reflue vengono scaricate direttamente nella fognatura del Comune e vengono poi convogliate nel collettore generale del Comune stesso, indi nel canale consortile, non si può trattare di beneficio diretto conseguito da un singolo immobile, ma di un servizio reso al sistema fognario comunale (pagato dal cittadino attraverso la fiscalità generale), con unutilità diffusa a favore della collettività urbana, senza alcun beneficio specifico per un singolo immobile». Non essendo un beneficio diretto e non recando vantaggio specifico al singolo immobile, non cè materia per il contributo di bonifica.
Inoltre, «il contributo consortile dovuto non può essere calcolato con riferimento alla rendita catastale, dovendo invece essere determinato in funzione delleffettivo beneficio conseguito». Se, infatti, ci si riferisse alla rendita catastale, non sarebbe quantificabile lincremento di valore recato dallopera di bonifica allimmobile, condizione prima - questa dellaumento di valore - per la sussistenza del contributo, per quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
*Presidente Confedilizia
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