Bisogna prevenire le cadute dallalto nei cantieri edili della nostra regione
25 Giugno 2010 - 02:06Con la Legge Regionale 15 febbraio 2010, n. 5 anche la Liguria si è adeguata, come in precedenza altre Regioni, alla normativa nazionale in materia di cadute dall'alto, di ispirazione europea.
Il titolo di questa Legge: «Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili», trae in inganno facendola ritenere indirizzata ai soli addetti ai lavori mentre la stessa è finalizzata alla messa in sicurezza di tutte le coperture senza protezioni stabili come i parapetti. In altre parole tutti i terrazzi non praticabili e tutti i tetti a falde dovranno essere dotati di appositi dispositivi a norma per consentire la loro «percorribilità» in sicurezza.
La Legge, all'articolo 2 punto 1, indica espressamente la necessità della installazione di dispositivi anti-caduta anche in caso di «semplici manutenzioni in copertura» e ciò fa individuare tale necessità anche in caso debba intervenire un operaio, per qualsiasi motivo, ad esempio sul c.d. casotto presente su molti terrazzi.
Sintetizzando, un privato o un amministratore non potranno chiedere ad un antennista una semplice operazione di regolare l'antenna TV se questa è posizionata su un piano alto oltre due meri da un terrazzo qualora non siano in opera dispositivi anti-caduta.
Soggetto individuato al rispetto della norma è il Responsabile dei Lavori, ossia il soggetto che affida i lavori: comune cittadino proprietario di una casa unifamiliare, amministratore di condominio, ecc.
La Legge prescrive che gli ancoraggi siano di tipo omologato, siano installati da personale abilitato, siano progettati, nel quadro delle linee guida Ispels.
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