Bollette e scuola dei figli: così si prova la residenza

Grazie all’evoluzione degli strumenti tecnici, ma soprattutto alla volontà politica di individuare gli evasori fiscali - oggetto, quest’ultima, anche delle attenzioni del Financial Times di ieri - si moltiplicano gli accertamenti dell’Amministrazione tributaria nei confronti dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza oltreconfine. Non si tratta di andar lontano, Bahamas, Cayman o Kenya: basta anche l’europeissima Londra. Città che un cantante della fama di Tiziano Ferro ha preferito a Latina, ritrovandosi per questo nel mirino del fisco (e dei giornali, che a metà agosto sono in cerca di notizie). Basta una Londra qualsiasi, e la Finanza si allerta: dal 2006 a oggi sono quasi 30mila gli italiani che si sono iscritti all’Aire, l’anagrafe dei residenti all’estero. Non perdono il loro status di cittadini, ma pagano le tasse altrove. Dove, non importa, perché non è necessario che il sistema tributario sia più favorevole altrove, è il fatto in sé a creare danno alle casse italiane: posto che le tasse si pagano una volta sola, se un cittadino le versa all’estero è evidente il simmetrico «impoverimento» dell’Italia.
Al di là di paradisi fiscali e di black list di Paesi compiacenti, il braccio di ferro è molto più semplice: lo Stato intende accertare se la residenza all’estero sia reale o fittizia; se cioè la produzione del reddito, la dimora abituale, la sede delle attività lavorative giustifichino la cancellazione del nome dalle liste dei contribuenti.
Gli accertamenti stanno subendo una forte accelerazione; nei primi sei mesi dell’anno sono state avviate quasi duemila pratiche (1.843, per l’esattezza); le antenne del fisco sono indirizzate soprattutto verso Stati come San Marino, Monaco, Uruguay, Ecuador, Emirati arabi, Costa Rica, Liechtenstein, Bermude, Singapore, Hong Kong. Ma episodi recenti parlano anche di Regno Unito, Lussemburgo, Irlanda.
Se lo Stato della nuova residenza è a «fiscalità agevolata», c’è una immediata conseguenza importante: l’onere della prova s’inverte e spetta al contribuente. Dovrà essere lui a dimostrare che il suo trasferimento è reale e non di comodo.
La persona fisica si ritiene residente là dov’è il suo centro degli interessi, sia personali che lavoratovi. Quale difesa potrà dunque portare l’italiano residente all’estero per fugare le accuse di evasione? Ogni prova è valida: dall’esistenza della dimora abituale nel Paese estero, alla scuola dei figli, al luogo principale di lavoro. Persino le bollette di gas ed elettricità potranno costituire delle pezze giustificative. Il fisco cercherà, con le stesse armi, di dimostrare che il perno della famiglia resta in Italia: ma non basta, né per l’una né per l’altra parte, la contabilità dei giorni di presenza, appartieni allo Stato dove ne trascorri 183. No, vale l’elemento sostanziale, non quello puramente formale.
Per quanto riguarda le società, se lo Stato estero rilascia un certificato di residenza fiscale, è onere dell’amministrazione italiana provare il contrario: se, cioè, la società è di comodo.

Quando, tuttavia, la società svolge un’effettiva attività economica nel luogo in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato non è sufficiente a presumere che la prima società sia residente nell’altro Stato.

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