Bpm, nuovo mandato a Lehman

Con la risoluzione del 4 giugno scorso, numero 124/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di detrazione Irpef per ristrutturazioni edilizie.
Primo chiarimento. Se nel periodo precedente al primo ottobre 2006 alcuni dei soggetti contitolari hanno raggiunto o superato il limite di 48mila euro di spesa, tali soggetti non hanno diritto a usufruire di ulteriori detrazioni, con riferimento alle spese sostenute per la stessa unità immobiliare nel periodo successivo a tale data. Per i soggetti che, invece, alla data del 30 settembre 2006, non abbiano raggiunto tale limite di spesa e, nel periodo successivo, proseguano i lavori di ristrutturazione per la stessa unità immobiliare, permane il diritto a fruire in una certa misura della detrazione in discorso.
Secondo chiarimento. La quietanza che l'amministratore del condominio deve rilasciare per attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, deve indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari eventualmente possedute dal condomino. In caso di titolarità, da parte di un condomino, di più appartamenti, il limite massimo di spesa (48mila euro) relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione.

Nella stessa quietanza deve essere specificato l’ammontare delle spese per il quale è teoricamente possibile fruire della detrazione del 36% e la parte delle spese per la quale, invece, è possibile fruire della detrazione del 41%. Per individuare la percentuale di detraibilità (41% o 36%), deve farsi riferimento alla data di fatturazione dei lavori di ristrutturazione.
*presidente Confedilizia

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