Caro Stefano, ho letto il tuo articolo dell’8 novembre sull’uso del braccialetto elettronico per i detenuti in attesa di giudizio. Nel ringraziarti per le parole di apprezzamento spese nei miei confronti, vorrei fornirti alcune indicazioni sul tema. La normativa vigente prevede che l’autorità giudiziaria, nel disporre la misura degli arresti domiciliari ovvero della detenzione domiciliare, possa prescrivere, con il consenso dell’interessato, l’applicazione del braccialetto elettronico, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Nel caso in cui venga disposta l’applicazione del braccialetto elettronico, la competenza a verificare l’effettiva disponibilità del mezzo stesso è affidata alla questura o ai comandi provinciali delle altre forze di polizia, così come sono demandati all’ufficio o comando di polizia i controlli sull’osservanza delle prescrizioni connesse all’esecuzione delle misure e l’onere dell’attivazione e disattivazione degli stessi dispositivi.
La competenza in materia è quindi rimessa interamente al ministero dell’Interno tramite le forze di polizia operanti sul territorio, le quali, d’altronde, espletano il controllo sui soggetti posti agli arresti o in detenzione domiciliare. Nel ringraziarti per il tuo prezioso contributo, ti saluto cordialmente.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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