Il contratto può essere sciolto da ciascuna delle parti con un preavviso di 15 giorni di calendario per i rapporti di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali e fino a cinque anni di anzianità presso la stessa famiglia; 30 giorni, se gli anni di anzianità sono più di cinque. I suddetti termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. Per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali, il preavviso è invece di otto giorni di calendario, fino a due anni di anzianità e 15 giorni per anzianità superiori. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta unindennità - a favore della famiglia o della colf, a seconda di chi non ha rispettato i tempi - pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Il licenziamento o le dimissioni devono sempre essere comunicati per iscritto; la comunicazione deve essere recapitata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano raccogliendo la firma del destinatario per ricevuta. Da non dimenticare le opportune comunicazioni allInps e anche alla Prefettura, in caso di personale extracomunitario. Inoltre dovranno essere predisposti i conteggi relativi alle spettanze di fine rapporto (in particolare ratei tredicesima, ratei ferie, trattamento di fine rapporto).
Il trattamento di fine rapporto viene calcolato dividendo limponibile annuo per 13,5 ed è rivalutato di anno in anno secondo i coefficienti determinati dallIstat.
Ultimo ma non meno importante, preparatevi a possibili contenziosi. Capita spesso infatti che la colf, dimissionaria o licenziata, avanzi per mezzo di organizzazioni sindacali rivendicazioni quali richieste di pagamento di differenze retributive o altre spettanze. Ma se la situazione è chiara e il datore di lavoro può esibire una contabilità corretta e puntuale, la probabilità di una soluzione bonaria della vertenza senza ulteriori esborsi è alta. In questi casi, è bene comunque appoggiarsi alle associazioni datoriali di categoria per essere assistiti nel processo di definizione del contenzioso: ed è meglio affrontare la situazione immediatamente - consigliano gli esperti - in quanto una strategia «attendista» può solo portare a un aggravio di spesa causato dal passaggio della pratica nelle mani di un avvocato.
Va tenuto presente, però, che solamente le associazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale come Assindatcolf, possono garantire che la definizione della vertenza sia definitiva e non più soggetta ad ulteriori impugnazioni.
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