Ha accumulato unevasione fiscale pari a oltre 120mila euro. Ma quando Equitalia ha bussato alla sua porta consegnandogli unipoteca sulla sua abitazione ha fatto ricorso e la Commissione tributaria del tribunale di Milano gli ha dato ragione. Con una sentenza che sta già facendo discutere gli specialisti in materia.
Protagonista della vicenda giudiziaria il titolare di una concessionaria in centro città scoperto dalla Guardia di finanza come evasore. Il suo carico tributario comprende una lista lunghissima di mancati pagamenti di parecchie cartelle esattoriali riguardanti omessi versamenti dellIva o dellIrpef. Una cifra che si è andata gonfiando anno dopo anno raggiungendo appunto la cifra di 120.082 euro. Così Equitalia dopo aver atteso i canonici tempi riservati al pagamento del debito si era mosso in unaltra direzione, mettendo unipoteca sulla casa dove il concessionario vive con moglie e figli. Peccato che la commissione tributaria presieduta da Piercamillo Davigo (uno dei protagonisti della cronaca giudiziaria di Mani Pulite) abbia detto no: la casa familiare non si tocca perché serve al sostentamento della famiglia. Labitazione in oggetto era stata trasferita in un Fondo patrimoniale che , scrivono i giudici, «rappresenta un sistema per garantire un substrato patrimoniale alla famiglia». E ancora: «rappresenta un patrimonio di destinazione al soddisfacimento dei bisogni familiari».
«Si tratta di una sentenza importante per centinaia di famiglie - spiega lavvocato tributario Matteo Sances -. Non cè infatti univocità dei giudici in questa materia. La commissione tributaria nel dichiarare illegittima liscrizione di ipoteca su un immobile del contribuente ha stabilito che le colpe di un professionista nella sua attività lavorativa non debbano ricadere anche sulla sua famiglia. O detto in altri termini: l'evasione fiscale riguarda solo chi lha commessa e un debito tributario non appartiene alla famiglia. Infatti, secondo i giudici di Milano, il divieto di esecuzione di unipoteca si riferisce ai debiti estranei ai bisogni della famiglia, come può essere il debito di natura tributaria».
Questultimi, inoltre, chiariscono ulteriormente la loro posizione sostenendo nelle motivazioni della sentenza che «le conclusioni a cui arriva il Collegio giudicante sono quelle che il fondo patrimoniale non risponde in alcun modo al debito fiscale in capo ad uno dei coniugi per la propria attività o professione». «Diverso sarebbe stato il caso di un debito maturato per soddisfare unesigenza familiare - spiega ancora l'avvocato Sances -.
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