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Caso Mannino, una sentenza che zittisce i pm

«Dietro quelle accuse non c’era proprio nulla». Ma contro l’Alta Corte è scesa in campo l’Anm per difendere «la professionalità dei colleghi»

Caso Mannino, una sentenza che zittisce i pm

Silenzio. C'è silenzio a Palermo. Un silenzio assordante. È ormai trascorsa una settimana da quando le sezioni unite della Cassazione hanno depositato le motivazioni della sentenza con cui avevano annullata la condanna di Calogero Mannino a 5 anni e 4 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e, a Palermo, al Palazzo di Giustizia e dintorni, nessuno ha reagito, nessuno parla, nessuno fiata. Eppure, quando due mesi fa fu conosciuta la decisione della Cassazione e i giornali pubblicarono ampi stralci della discussione che si era svolta dinanzi ai Supremi Giudici, la corporazione dei magistrati palermitani insorse e mise sotto processo, a parti invertite e capovolte, i magistrati della Cassazione, a cominciare dal procuratore generale Antonio Siniscalchi. Che hanno rischiato seriamente di fare la fine di Corrado Carnevale, il presidente della prima sezione penale, definito «l'ammazzasentenze» e processato per mafia perché, per l'appunto, demoliva le sentenze dei giudici palermitani.
L'Anm aveva infatti deplorato le espressioni pronunciate dal pg dinanzi all'Alta Corte che avevano «gettato una ingiusta e infondata ombra sulla professionalità dei colleghi» che avevano emesso la condanna di Mannino «in netto contrasto con i doveri sanciti dal codice etico adottato dal comitato direttivo centrale dell'Anm ed in particolar modo con il dovere sancito dall'articolo 13 comma III, che prescrive che il pm debba astenersi da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori». E aveva chiesto l'intervento anche del Csm «per quanto eventualmente di competenza».
Che cosa aveva detto di tanto grave il pg Siniscalchi? Aveva detto: «In questa sentenza (di condanna di Mannino) non c'è nulla. Nulla, mi sono trovato di fronte al nulla... La sentenza torna ossessivamente sugli stessi concetti, ma non c'è nulla che si lasci apprezzare in termini rigorosi e tecnici. Nulla che indichi un patto elettorale con la mafia, favori in cambio di voti, un patto così serio, preciso e concreto che la sua sola esistenza, con l'impegno e la coscienza da parte del politico, possa valere a sostanziare l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa... Questa sentenza costituisce un esempio negativo da mostrare agli uditori giudiziari, di come una sentenza non dovrebbe mai essere scritta...».
Mannino, su denuncia dei soliti pentiti, e tra i meno credibili, era stato iscritto nel registro degli indagati nel febbraio del 1994, nel corso della campagna elettorale, e restò in carcere per 700 giorni, uscendone duramente provato nel fisico e nel morale. Dopo sei anni e mezzo Mannino fu assolto nel luglio del 2001 «per non aver commesso il fatto» da una Corte presieduta da Leonardo Guarnotta, uno dei principali e più stimati collaboratori di Giovanni Falcone.
E la questione sembrava sostanzialmente chiusa. Ma gli cucirono addosso un processo d'appello predisposto a regola d'arte, un sarcofago per i funerali dell'imputato appena assolto (e molto tempo dopo Mannino si pentirà pubblicamente di non averla ricusata): il presidente e i giudici a latere furono scelti tra i giudici meglio «orientati» verso il giustizialismo della corrente sinistrorsa di Md e, questa fu la cosa più grave e scandalosa, a reggere l'accusa fu mandato il pubblico ministero Vittorio Teresi, lo stesso del processo di primo grado. E come avrebbe potuto il pm che si era accanito per sette anni contro di lui ed era stato clamorosamente sconfessato dai giudici di primo grado, attenuare, se non proprio rivedere, i pregiudizi dell'accusa, e cercare proprio lui le prove che lo smentissero, e farsi smentire per la seconda volta, e non piuttosto cercare a tutti i costi la rivincita?
A tutti i costi, come denunciarono gli avvocati di Mannino: «In questo processo c'è stato un unico inquisitore, che è diventato anche requirente, in primo e in secondo grado... L'occhiale con cui il pm ha visto i fatti è rimasto lo stesso, e addirittura la passione delle argomentazioni si è trasformata in rancore in appello... La riproposizione stentorea e sistematica degli stessi argomenti in secondo grado ha preso la strada di una valutazione rancorosa della sentenza di assoluzione e si è trasformata in una invettiva nei confronti dei giudici che hanno assolto Mannino, mettendo in discussione la loro onestà intellettuale... Il pm ha definito la sentenza di assoluzione incoerente, incompleta, lacunosa ed ha persino affermata che la sentenza è nostalgica della vecchia mafia...». (questo tanto per rispettare il «codice etico» richiamato dai magistrati palermitani per censurare il procuratore generale Siniscalchi: sul loro conterraneo Teresi, che accusa i giudici che hanno assolto Mannino di disonestà intellettuale e di nostalgie mafiose, la corporazione non si è riunita, non ha stigmatizzato, non ha scritto al Csm?).
E gli risponde a tono la Suprema Corte nelle sue motivazioni: «La sentenza di condanna della Corte d'Appello fa acqua anche per la grave frattura logica del ragionamento probatorio conducente al rovesciamento della decisione assolutoria, in un quadro espositivo graficamente e logicamente sconnesso, caratterizzato da percorsi frammentari e itinerari carsici, le cui linee argomentative sono di difficile identificazione e interpetrazione... Da un lato sembrano indeterminate le concrete linee dell'apporto del politico, al di là dell'assicurazione di una generica disponibilità o vicinanza, di continuative e stabili relazioni personali con esponenti della mafia agrigentina e palermitana... Dall'altro, con riferimento alla mera idoneità ex ante del patto, che si definisce «occulto», per il rafforzamento della struttura associativa e ad una sorta di sostegno morale da esso derivante, si sottolineano la previsione di «favori» nei vari settori di interesse del sodalizio e la carica psicologica dell'intera organizzazione per il rinnovato prestigio criminale acquisito e per l'aspettativa dell'impunità.
Un elenco di conoscenze, di incontri, di cene, di ricevimenti, di battesimi e matrimoni: chiacchiere da caffè, e comunque riportate da pentiti di dubbia credibilità. «Per l'accusa di avere stretto un patto di scambio con le cosche agrigentine e palermitane le motivazioni della Corte d'Appello sono vaghe e virtuali. E non sembra lecito, a ben vedere, trarre solide conclusioni probatorie in tema di concorso esterno in associazione mafiosa secondo massime di esperienza empiricamente controllabili».
E questo è il punto fondamentale, e non vale soltanto per Calogero Mannino, è valido e deve farsi valere e si spera che almeno da oggi in poi sarà fatto valere per tutti gli imputati di «concorso esterno», un reato che non esiste nel nostro codice penale, e che è stato usato e abusato per perseguire e incriminare magistrati garantisti e scomodi, come Carnevale, e uomini politici non graditi: «Nella pure accertata “vicinanza” o “disponibilità” di un personaggio politico nei confronti di un sodalizio criminoso o di singoli esponenti del medesimo sono da ravvisare relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista etico e sociale, ma di per sé estraneo, tuttavia, all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione mafiosa, la cui esistenza postula la rigorosa verifica probatoria, nel giudizio, degli elementi costitutivi del nesso di casualità e del dolo del concorrente».


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