Quando è possibile installare un nuovo ascensore in un fabbricato che ne è sprovvisto? Il problema si pone con una certa frequenza ed è spesso motivo di pareri contrastanti.
Cerchiamo con queste poche righe, di fare chiarezza: le recenti sentenze della Cassazione a tale proposito, sembrano sgombrare il campo dai molti dubbi. È infatti ormai chiaro che l'installazione di un nuovo ascensore possa essere realizzata anche se alcuni condomini non sono d'accordo sull' accollarsi la relativa quota di spesa.
Infatti il condomino che desidera o necessita dell'uso dell' ascensore può dar corso alla relativa installazione, purché sia fatto salvo il diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo all'innovazione.
La sentenza della Cassazione dell'11 febbraio 2000 n° 1529, infatti così recita «l' installazione di un ascensore in un edificio in condominio che ne sia sprovvisto può essere effettuata riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione, anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto e in quelle di manutenzione dell'opera».
Rimane ovviamente l'obbligo a carico di coloro che realizzano l'opera di rispettare i limiti di cui agli articoli 1102 e 1120 comma 2° del Codice Civile, ovvero garantire l'uso della cosa comune a tutti i condomini, non pregiudicare la statica e la sicurezza del fabbricato, non alterare l'aspetto architettonico del fabbricato, ed in ultimo, non rendere talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso ed al godimento anche di un solo condomino.
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