In Cassazione non c’è contrasto sulla «solidarietà»

La Cassazione, a sezioni unite, si è espressa (sent. n. 9148/’08) per la parziarietà delle obbligazioni condominiali. In senso diverso (e cioè, in favore della solidarietà passiva tra condòmini) si è invece espressa una sezione semplice della Suprema Corte (sent. n. 14813/'08). Ma si tratta di un contrasto del tutto apparente, come ha evidenziato in una nota l’ufficio stampa della Corte. «Le fattispecie esaminate dalle due sentenze sono diverse. La prima - ha spiegato la Cassazione - riguarda la solidarietà passiva tra comproprietari di un appartamento sito in un condominio, solidarietà che sussiste; la seconda riguarda la supposta solidarietà passiva tra condominio e condòmini per spese condominiali, solidarietà che non sussiste, in quanto i condòmini rispondono sempre pro quota». «In questo caso le Sezioni Unite hanno affermato che venendo spesso la solidarietà ad essere la configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell’obbligazione come solidale (nessuna norma dispone espressamente il criterio della solidarietà per le obbligazioni dei condòmini) e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente divisibile (come una somma di denaro), viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria della obbligazione prevale».
Il caso più interessante (perché più ricorrente nella pratica) è quello affrontato dalle sezioni unite. Che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza sulla responsabilità solidale o pro quota dei condòmini sulle obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse del condominio, hanno ritenuto legittimo il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condòmini delle obbligazioni assunte in proporzione alle rispettive quote. In particolare, la Corte ha sottolineato che: l’obbligazione, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di denaro; la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l’art. 1123 del codice civile non distingue il profilo esterno da quello interno; l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote.

Il testo integrale della sentenza (che rafforza la tesi - proposta e sempre sostenuta dalla Confedilizia - della necessità di attribuire capacità giuridica al condominio) è consultabile sul sito internet della proprietà immobiliare (www.confedilizia.it).
*presidente Confedilizia

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