Roma - Il diritto alla casa è un «bisogno primario». Infatti, può essere prosciolto dall’accusa di occupazione abusiva chi si impossessa di un alloggio popolare, se versa in una situazione di grave indigenza. Tanto più se lo stato di necessità è aggravato dalla presenza di un minore. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 35580 di oggi, ha accolto il ricorso di una romana che, assieme al figlioletto, aveva occupato un appartamento dell’Iacp. Il tribunale di Roma a febbraio 2005 l’aveva condannata a 600 euro di multa per occupazione abusiva. L’anno successivo la Corte d’appello aveva confermato tale decisione. Lei ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. I giudici del "Palazzaccio" lo hanno accolto rinviando gli atti ai colleghi di merito affinché riconsiderino il caso.
In particolare, si legge nelle motivazioni, «ai fini della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità previsto dall’articolo 54 del Codice penale, rientrano nel concetto di danno grave alla persona non solo la lesione della vita o dell’integrità fisica ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona; e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve
essere ricompreso il diritto all’abitazione in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona». In ogni caso, il Comune, proprietario dell’immobile, può agire in sede civile per il recupero della casa.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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