Cassazione: pitbull a spasso solo con chi sa controllarli

Il pitbull o comunque un cane di grossa taglia può uscire solo col padrone che ha la forza necessaria per controllarlo. Se fa male a qualcuno, il proprietario è responsabile insieme a chi ha l’animale in affidamento

Cassazione: pitbull a spasso  
solo con chi sa controllarli

Roma - Il pitbull o comunque un cane di grossa taglia può uscire solo col padrone che ha la forza necessaria per controllarlo. Se fa male a qualcuno, infatti, il proprietario è sempre responsabile insieme a chi aveva l’animale in affidamento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 34765 di oggi.

La decisione della Cassazione È il caso di un pitbull che aveva morso un bambino provocandogli una grave ferita, quaranta punti di sutura. Al momento dell’aggressione il cane era con la moglie del proprietario che non era riuscita ad impedire che l’animale mordesse il piccolo. Per questo il tribunale di Crotone aveva condannato i due per lesioni colpose. A gennaio del 2007 la corte d’appello di Catanzaro aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo che fosse responsabile soltanto la donna che, al momento dell’incidente, aveva il cane. Contro questa decisione la procura di Catanzaro ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto ottenendo una riapertura del caso.

Gli obblighi del proprietario In sostanza, secondo la pubblica accusa, anche il proprietario del cane, l’unico in grado di "dominarlo" era responsabile dell’accaduto, non in virtù di una responsabilità oggettiva che non esiste nel nostro diritto penale, ma perché "non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". La quarta sezione penale ha accolto questa tesi osservando che il padrone era "di fatto la persona dominante rispetto all’animale e aveva di fatto l’obbligo di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in grado di controllare". Non solo. Per escludere la responsabilità sarebbe stato sufficiente che l’uomo si fosse accertato che il cane portasse la museruola.

Insomma, conclude il collegio di legittimità, "il proprietario non deve rispondere per responsabilità oggettiva ma in relazione agli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che disponeva dell’animale e che poteva controllare le sue reazioni".

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