Cedolare secca senza errori Vademecum per chi affitta

Case vacanza e stanze per studenti: la cedolare secca vale anche per loro. L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto un vademecum per applicare la nuova modalità di tassazione «forfait» sugli affitti a uso abitativo. Ecco tutte le regole da seguire per evitare errori.
Chi può utilizzarla.
Via libera per i contratti con durata inferiore a 30 giorni (appunto il caso delle vacanze), per una o più porzioni dello stesso immobile (per esempio affitto di stanze a studenti universitari) da parte di un unico proprietario e per gli immobili con più proprietari, ognuno dei quali può scegliere autonomamente.
E chi, invece, non può.
Le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali. Sono escluse, inoltre, le locazioni, anche se a uso abitativo, effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, gli immobili locati all’estero e quelli subaffittati. Fuori anche le foresterie.
A rischio di errore.
Attenzione alle comproprietà: la circolare precisa che l’opzione esercitata da parte di un comproprietario comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone anche da parte degli altri. Una decisione che non mancherà di suscitare perplessità e polemiche. E c’è un altro nodo da sciogliere: se sia cioè da considerare attività d’impresa il caso della locazione da parte di una sola persona fisica di più unità immobiliari, affidate in gestione a professionisti o a un’associazione di categoria. In mancanza di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, il rischio è di incorrere in future sanzioni.
Quando scegliere.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione, ossia quando lo si registra. Stessa tempistica anche in caso di proroga e nel caso in cui si voglia optare alla scadenza di una delle annualità del contratto in corso.
Come fare.
Per registrare un nuovo contratto di locazione ed esercitare contemporaneamente l’opzione per la cedolare, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, online su www.agenziaentrate.gov.it, il programma «Siria», che può essere utilizzato nei casi più semplici e frequenti. Per tutti gli altri casi bisogna presentare il modello 69 all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Se non si registra il contratto
Chi registra il contratto tardivamente deve corrispondere le relative sanzioni, ma non è tenuto al pagamento dell’imposta di registro per il periodo di durata dell’opzione.

Inoltre, in base al decreto sul federalismo municipale, la durata del contratto in questo caso viene fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di registrazione, rinnovabile come un normale 4+4; il canone annuo è pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici Istat.

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