Nell’epoca delle piattaforme digitali e delle app condominiali, può sembrare naturale pensare che anche la convocazione dell’assemblea possa avvenire con un semplice click. Un avviso pubblicato sul sito del condominio, magari accompagnato da un messaggio sulla bacheca virtuale, appare a molti come un metodo comodo, rapido ed economico.
Ma attenzione: la legge non la vede allo stesso modo. E convocare l’assemblea con questa modalità può trasformarsi in un boomerang. Vediamo cosa è importante sapere a riguardo.
Cosa dice la norma: convocazione “personale”, non “pubblica”
Il riferimento da cui partire è l’articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, che stabilisce in modo molto preciso le modalità di convocazione dell’assemblea. Il legislatore vuole che ogni condòmino riceva una comunicazione personale tramite raccomandata, Pec, fax, consegna a mano con ricevuta.
Si tratta di una scelta di garanzia: deve esserci la certezza che ogni avente diritto abbia ricevuto l’avviso, e che ci sia una prova della data in cui questo è avvenuto. E proprio qui arriva il punto critico: un sito internet, per sua natura, non garantisce nulla di tutto questo.
Perché la pubblicazione sul sito non è considerata valida
Un avviso caricato sulla piattaforma condominiale non certifica né la consegna, né la ricezione. Un condòmino potrebbe non accedere mai al portale, o non essere stato registrato, oppure non averne familiarità. Di conseguenza, la giurisprudenza ha ribadito più volte un principio semplice: la convocazione dell’assemblea tramite sito web o bacheca online non è valida e rende annullabili le delibere adottate. L’assemblea, insomma, rischia di nascere già con un vizio formale.
Unica eccezione (molto rara): il consenso scritto di tutti
C’è un caso, però, in cui la convocazione digitale può essere ritenuta valida: quando tutti i condòmini, nessuno escluso, hanno firmato un consenso esplicito all’uso di un sistema alternativo rispetto ai mezzi previsti dalla legge. Non basta, quindi, la maggioranza, o una delibera assembleare, serve l’unanimità.
È una condizione talmente rigida che, nella pratica, avviene di rado. E questo rende l’utilizzo del sito web come unico canale di convocazione estremamente rischioso per amministratore e condominio.
Quali conseguenze
Se la convocazione non è stata fatta in modo corretto:
- I condòmini assenti possono impugnare la delibera entro 30 giorni chiedendone l’annullamento;
- In casi gravi, quando la convocazione manca del tutto, si può arrivare anche alla nullità dell’assemblea.
Un tema tutt’altro che secondario, considerato quanto spesso nelle assemblee si affrontino spese importanti, lavori straordinari o decisioni delicate per la vita del palazzo.
Il sito è utile, ma non sostituisce l’obbligo di legge
Le piattaforme digitali sono uno strumento prezioso, e possono affiancare (ma mai sostituire) le forme di comunicazione previste dalla legge. Il sito può essere una bacheca aggiornata, un archivio di documenti, uno spazio informativo. Ma per la convocazione, serve sempre una notifica personale.
Finché il legislatore non deciderà di aggiornare la norma, cosa peraltro possibile, vista la crescente digitalizzazione, la strada
resta una sola: rispettare le modalità previste dall’articolo 66. Un piccolo passaggio formale, certo, ma indispensabile per evitare contestazioni e salvaguardare la validità dell’assemblea.