Il bonifico è tornato più volte alla ribalta negli ultimi tempi per via delle novità introdotte con la formula istantanea: l’accredito avviene nel giro di appena 10 secondi, e rispetto a quello ordinario è irrevocabile. Nonostante le tutele fornite con la “Verification of Payee”, sistema di controllo dati del beneficiario che avvisa in caso di non corrispondenza delle informazioni, è comunque possibile che si verifichino degli errori.
Se fino a poco fa incassare un bonifico ricevuto per errore e trattenere la cifra significava incorrere nel penale, con la sentenza 9843 del 13 marzo 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che la ritenzione di una somma accreditata erroneamente non configura più un reato, venendo a definirsi invece come un mero illecito civile.
Il verdetto deriva per l’appunto dalla delibera su un caso giudiziario del genere: l’imputato, che si era visto accreditare una somma di denaro tramite bonifico per sbaglio, aveva scelto deliberatamente di trattenerla. La causa avviata nei suoi confronti aveva comportato una condanna in primo e in secondo grado. La Corte d’Appello di Bari aveva pertanto concordato nel ritenere giusta l’incriminazione per “appropriazione indebita”, secondo quanto previsto dall’Art.646 del codice di procedura Penale: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000”.
Gli avvocati del correntista, invece, ritenevano più adeguata al caso l’eventuale contestazione della violazione dell’Art.647 c.p., nel quale si sanziona anche chi “si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito”. Una scelta non casuale, quella dei legali dell’imputato, dal momento che proprio questo reato è stato depenalizzato per effetto dell’applicazione del decreto legislativo 7 (2016). Gli Ermellini hanno accolto l’istanza della difesa, chiarendo il punto e partendo da un presupposto: il denaro, bene fungibile per eccellenza, può diventare oggetto di appropriazione indebita nel momento in cui esso viene trasferito con vincolo a uno specifico destinatario. Costui, infatti, non ha alcun diritto di fruire di questa somma accreditatagli indebitamente senza infrangere i diritti del legittimo proprietario.
Ciò nonostante, la Suprema corte ha voluto distinguere tra tre differenti situazioni. In caso di trasferimento di denaro con vincolo specifico allora si può configurare il reato di appropriazione indebita previsto dall’Art.646 c.p. Qualora il trasferimento di somme di denaro avvenga in assenza di vincoli di destinazione specifici, inserendosi invece nel quadro di un rapporto obbligatorio, ad esempio a titolo di acconto, l'inadempimento nella restituzione assume una rilevanza esclusivamente civilistica. Se, come nel caso esaminato, alla base del trasferimento c’è un errore del disponente, l'assenza di una reale volontà negoziale rende il possesso della somma da parte del ricevente privo di titolo giustificativo (sine titulo), per cui l’articolo di riferimento diventa il 647 c.p. che, come detto, è stato depenalizzato.
In considerazione di ciò, gli Ermellini hanno ritenuto il reato non perseguibile penalmente, annullando di fatto le sentenze di primo e secondo grado, fermo restando per il danneggiato la possibilità di perseguire l’illecito in ambito civilistico.