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Bonus edilizi e trasferimento delle detrazioni, tra vendita, donazione ed eredità

Le regole dell’Agenzia delle Entrate e i casi in cui le agevolazioni passano al nuovo proprietario

Bonus edilizi e trasferimento delle detrazioni, tra vendita, donazione ed eredità

Le agevolazioni fiscali legate alla casa continuano ad essere fra gli strumenti più utilizzati dai contribuenti. Ma proprio perché questi benefici si distribuiscono su più anni, può capitare che nel frattempo l’immobile cambi proprietario. E a quel punto la domanda diventa inevitabile: che fine fanno le detrazioni non ancora utilizzate?

La risposta, come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, non è univoca. Molto dipende infatti dal modo in cui avviene il trasferimento: vendita, donazione o successione seguono logiche diverse, e non sempre intuitive.

Funzionamento delle detrazioni e “fattore tempo”

Per capire quando e come le deduzioni si trasferiscono, conviene partire dal meccanismo di base.

Le detrazioni previste dall’articolo 16-bis del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) riguardano una platea molto ampia di interventi: dalla manutenzione straordinaria alle ristrutturazioni vere e proprie, fino ai lavori sulle parti comuni dei condomìni. A queste si aggiungono altri casi, come l’acquisto di immobili ristrutturati, la realizzazione di box pertinenziali o l’installazione di impianti fotovoltaici.

Il funzionamento è noto: il beneficio viene suddiviso in più anni (di norma dieci) e segue il criterio di cassa, quindi rileva il momento in cui la spesa viene sostenuta. Ma c’è un dettaglio che spesso sfugge, e che invece può rivelarsi decisivo quando l’immobile cambia proprietario: la singola quota annuale spetta a chi risulta proprietario al 31 dicembre.

Il principio generale (con qualche eccezione)

In linea di principio, quando un immobile viene trasferito prima che la detrazione sia esaurita, le rate residue seguono la casa.

Ma non è una regola assoluta. Ci sono infatti situazioni in cui la detrazione resta legata non all’immobile, ma alla persona che ha sostenuto la spesa. È il caso, ad esempio, dell’inquilino, del comodatario, o del familiare convivente: se sono loro ad aver pagato i lavori, continueranno a beneficiare della detrazione, anche se l’immobile viene venduto.

Vendita: si decide nell’atto

Nel caso della compravendita, il meccanismo sembra semplice: le detrazioni non ancora utilizzate passano all’acquirente. Ma la realtà è un po’ più sfumata.

La legge lascia infatti spazio alla volontà delle parti. Venditore e compratore possono accordarsi affinché il beneficio resti in capo al venditore, che continuerà così a utilizzare le rate residue. Se però nel rogito non viene specificato nulla, il passaggio all’acquirente è automatico.

C’è anche un aspetto meno noto, ma utile nella pratica: l’accordo può essere dimostrato, in caso di necessità, anche tramite una scrittura privata autenticata, purché sia chiaro che l’intesa esistesse già al momento della vendita.

Donazione e altri trasferimenti

Anche se la norma fa riferimento alla vendita, il principio si estende a tutti i trasferimenti “tra vivi”. Questo significa che, nella sostanza, donazioni e permute seguono le stesse regole.

In caso di donazione, quindi, la detrazione passa al beneficiario, salvo diverso accordo. Lo stesso accade nella permuta, per effetto del richiamo alle norme sulla vendita previsto dal Codice civile (articolo 1555). Ancora una volta, il punto centrale resta lo stesso: sono le parti a poter decidere.

Casi particolari

Accanto alle regole generali, ci sono poi situazioni più specifiche che possono incidere in modo significativo. Ad esempio, la cessione di una semplice quota dell’immobile non comporta automaticamente il trasferimento della detrazione. Tuttavia, se attraverso quella cessione l’acquirente diventa proprietario esclusivo, allora il beneficio si può trasferire.

Un altro caso riguarda l’usufrutto: qui le detrazioni restano al nudo proprietario e non si trasferiscono all’usufruttuario, nemmeno in caso di successione. Un dettaglio tecnico, ma tutt’altro che secondario.

Successione: conta l’utilizzo concreto

Il discorso cambia in modo netto quando si entra nell’ambito dell’eredità.

Qui, infatti, la detrazione residua non si trasferisce automaticamente a tutti gli eredi, ma solo a quelli che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In altre parole, non basta diventare proprietari: bisogna poter utilizzare concretamente la casa.

Le conseguenze sono molto pratiche. Se l’immobile viene dato in affitto o in comodato, la detrazione si interrompe per quegli anni. Se invece l’erede torna a disporne direttamente, potrà riprendere a beneficiare delle rate residue.

Nel caso di più eredi, la detrazione si divide tra

coloro che utilizzano effettivamente l’immobile. E anche qui il fattore tempo torna decisivo: per avere diritto alla quota annuale, l’immobile deve essere detenuto per l’intero periodo d’imposta, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

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