
Nella gestione di un condominio, la contabilità è una delle competenze più importanti dell’amministratore che deve tenere in ordine i conti del palazzo anche verificando che tutti i condomini siano “a posto” con i pagamenti.
Può accadere, però, che qualcuno dei residenti sia in ritardo con i pagamenti o abbia deciso, per ragioni varie, di non provvedere al saldo delle rate ordinarie e straordinarie inviate dall’amministratore.
Nei casi un cui c'è una morosità come deve comportarsi l’amministratore?
Entriamo più nel dettaglio.
Quando si diventa morosi
Come prevede l’art. 1123 del codice civile “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”.
Di conseguenza, tutti i condomini devono concorrere proporzionalmente ai millesimi della propria abitazione, al mantenimento dell’immobile pagando le spese ordinarie stabilite dall’amministratore.
Laddove un condomino, però, non paghi gli importi dovuti per la gestione ordinaria o per i lavori straordinari entro i termini stabiliti dal regolamento condominiale o dall'assemblea, diventa moroso, indipendentemente da eventuali solleciti o diffide inviati dall'amministratore.
Come deve comportarsi l’amministratore
L’amministratore è tenuto, laddove insorga una morosità, ad agire tempestivamente sollecitando il pagamento delle quote dovute.
Qualora il condomino non dovesse mettersi in regola, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio l’amministratore può richiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo che permetta il recupero delle somme dovute e per procedere non è necessario ottenere l’autorizzazione dell’assemblea.
Questa funzione è necessaria da parte dell’amministratore in quanto (in caso di lavori straordinari, ad esempio) in caso di morosità di un condomino, il creditore, fornitore di prodotti o servizi, può rivalersi sugli altri condomini in forza dell’obbligazione solidale che li vincola.In realtà, in un primo momento I creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, se non dopo aver esperito ogni azione nei confronti dei condomini morosi.
Passati i sei mesi l’amministratore può impedire la fruizione degli eventuali servizi legati alle parti comuni (ad esempio la lavanderia condominiale laddove ci fosse) mentre per i servizi essenziali come l’acqua può solo limitarne l’utilizzo.
Inoltre, l’amministratore può comunicare agli eventuali creditori i nominativi dei morosi senza incorrere in violazione della privacy ma non può, invece, pubblicare il nome del condomino moroso nella bacheca condominiale.