
Le vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette VePA) sono sempre più diffuse: proteggono dal vento, migliorano l’isolamento termico e danno un aspetto moderno ai balconi. Ma anche se il Decreto Salva Casa le ha rese installabili come intervento di edilizia libera, in condominio potrebbero comunque creare problemi.
Ecco perché conviene fare chiarezza su cosa è permesso e quando, invece, il regolamento condominiale può imporre lo smontaggio.
Cosa dice la legge dopo il Decreto Salva Casa
Il Decreto Salva Casa (ufficialmente denominato Decreto-legge n. 69/2024, convertito in Legge 24 luglio 2024, n. 105) ha confermato che l’installazione di VePA rientra tra le attività di edilizia libera. Significa che, se sono amovibili e completamente trasparenti, non serve alcun permesso comunale.
Lo stesso vale per tende da sole, tende a pergola e altre coperture leggere. E non solo per balconi e logge: ora è possibile montarle anche sui porticati, purché non siano soggetti a uso pubblico o non affaccino direttamente su aree pubbliche.
Ma in condominio le regole cambiano
In condominio, però, c’è un ostacolo in più: il regolamento. Anche se non occorrono autorizzazioni edilizie, le norme interne possono vietare modifiche estetiche che alterino il decoro architettonico dell’edificio o prevedere limiti specifici per i balconi.
Un recente caso giudiziario lo conferma: un condominio è stato costretto a rimuovere una VePA perché il regolamento vietava “pareti in vetro fisse o mobili” e qualsiasi arredo che superasse l’altezza del parapetto. Pur sostenendo che si trattava di un’installazione leggera e amovibile, il proprietario ha perso la causa perché la clausola del regolamento era stata richiamata nel suo atto di acquisto ed era quindi vincolante.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 24526/2022, ha inoltre chiarito che le limitazioni del regolamento condominiale sono vincolanti anche per chi acquista successivamente l’immobile, se sono riportate o richiamate nell’atto di compravendita.
Cosa significa per i condòmini
Anche se le VePA sono considerate edilizia libera, in condominio prevalgono le regole interne. Se il regolamento vieta espressamente l’installazione di pareti, fisse o mobili, quindi, bisogna rispettarle. L’opponibilità del regolamento ai nuovi proprietari dipende dal fatto che il documento sia stato richiamato nell’atto di acquisto. Non basta una generica menzione: l’acquirente deve dichiarare di conoscerlo.
In assenza di un divieto espresso, resta comunque il principio generale del decoro architettonico: modifiche evidenti ai balconi possono essere contestate dagli altri condòmini se alterano l’armonia dell’edificio.
Il consiglio: prima di installare, verificare
Prima di far montare una VePA (o qualunque altro elemento sui balconi), è bene verificare:
il regolamento condominiale: cercare clausole su pareti, tende o arredi oltre i parapetti;
la facciata dell’edificio: interventi troppo evidenti possono ledere il decoro;
l’opinione dell’amministratore: meglio un confronto preventivo che una causa dopo.
Un gesto di trasparenza che può evitare spese legali e il rischio di dover smontare tutto.