Leggi il settimanale

Congedi più flessibili: la Manovra 2026 ridisegna l’equilibrio tra lavoro e famiglia

L'obiettivo è favorire la continuità occupazionale, sostenere la genitorialità e dare più tempo alle famiglie, senza gravare sui conti delle imprese

Congedi più flessibili: la Manovra 2026 ridisegna l’equilibrio tra lavoro e famiglia
00:00 00:00

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2026 entrano in vigore misure che puntano a rendere più gestibile l’equilibrio tra vita privata e lavoro, intervenendo sul D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico su maternità e paternità). Il perno della riforma, contenuta nei commi 219 e 220, è l’estensione delle “finestre” temporali entro cui i genitori possono utilizzare congedi e permessi: l’obiettivo è rafforzare la tutela delle famiglie e sostenere la continuità occupazionale, soprattutto femminile.

Congedo parentale

La novità più evidente riguarda l’art. 32: dal 1° gennaio 2026 il congedo parentale può essere esercitato nei primi quattordici anni di vita del bambino, non più entro i dodici. Cambia quindi il “quando”, non il “quanto”: resta fermo il limite complessivo massimo di dieci mesi (elevabile in alcune ipotesi, come nel caso del padre che fruisca di almeno tre mesi continuativi o frazionati). La riforma conferma anche la ripartizione già nota dei periodi tra madre, padre e genitore unico, ma amplia la flessibilità di utilizzo, consentendo di impiegare il congedo anche in fasi della crescita in cui emergono nuove esigenze scolastiche, educative o relazionali.

Disabilità, adozioni e affidi

La Manovra interviene sull’art. 33, estendendo fino ai quattordici anni il prolungamento del congedo parentale per i genitori di minori con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992. Restano però i paletti già previsti: il periodo massimo complessivo (congedo ordinario incluso) è fissato in tre anni e opera la regola sul ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore. Sul versante di adozione e affidamento (art. 36), il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore e può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia, e comunque non oltre la maggiore età, con lo stesso arco temporale riconosciuto anche all’indennità.

Malattia del figlio

Sul congedo per malattia del figlio (art. 47) arrivano due ritocchi netti: l’età del figlio per cui è possibile fruire dell’astensione sale da 8 a 14 anni e, per i figli tra i 3 e i 14 anni, i giorni massimi annui per ciascun genitore raddoppiano da 5 a 10 giorni lavorativi, per ciascun figlio. Resta invariata la disciplina per i figli fino a 3 anni, per i quali l’astensione spetta per tutta la durata della malattia senza limiti quantitativi.

Confermate anche le regole operative: trasmissione telematica del certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro tramite il sistema previsto dal decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, esclusione delle visite fiscali e delle fasce di reperibilità per chi assiste il figlio, e diritto a interrompere le ferie in caso di ricovero ospedaliero del bambino, sospendendole per la durata della degenza per fruire del congedo.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica