Cittadini

Dichiarazione dei redditi, la mancata compilazione del quadro RW e il ravvedimento operoso

Chi ha interessi economici e finanziari all’estero deve compilare il quadro RW, tema mai abbastanza evidenziato e foriero di errori e sanzioni. Ecco delle informazioni di cui tenere conto in sede di dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi, la mancata compilazione del quadro RW e il ravvedimento operoso

Le attività patrimoniali e finanziarie estere vanno inserite nella dichiarazione dei redditi, così come sancito dall’articolo 4 del decreto Legge 167/90.

Non vanno contemplati soltanto investimenti azionari o depositi finanziari, c’è anche chi ha svolto per diverso tempo un’attività professionale all’estero pur rimanendo residente in Italia. Il quadro RW della dichiarazione dei redditi può indurre in errore ed essere causa di sanzioni che possono andare ben oltre i 258 euro comminati in sede di ravvedimento operoso.

Chi deve compilare il quadro RW

Cominciamo con il dire che il quadro RW è pensato per chi è fiscalmente residente in Italia e deve sottostare agli obblighi del monitoraggio fiscale che riguarda le attività finanziare e patrimoniali all’estero, va compilato da:

  • Persone fisiche
  • Società semplici
  • Enti non commerciali.

Il quadro RW è lo strumento con cui le entità amministrative delle finanze nazionali possono monitorare quante attività estere sono detenute o partecipate da soggetti fiscali residenti in Italia e, non di meno, è strumento per il prelievo erariale.

È bene sapere che l’incombenza della compilazione cade anche su chi opera in delega. Quindi, per fare un esempio, chi ha la delega e può prelevare denaro da un conto corrente estero intestato ad altra persona residente in Italia. Fa eccezione a questa ultima condizione chi ha una delega su un conto corrente di un frontaliere.

Black list e white list

La questione si complica un po’ nel caso in cui un soggetto residente in Italia detenga attività all’estero in Paesi che figurano nella white list, ossia quegli Stati che collaborano con l’Italia allo scambio di informazioni fiscali e che sono censiti e riconosciuti dal ministero dell’Economia e delle finanze. Chi detiene una partecipazione rilevante ai fini delle norme antiriciclaggio (quote di capitale sociale di aziende in ragione almeno del 25%) deve riportare nel quadro RW il valore della partecipazione stessa ma non deve indicare gli investimenti esteri detenuti dalla medesima società.

Il discorso cambia per quei soggetti che detengono interessi mediante aziende estere negli stati inseriti nella black list.

Gli esoneri

Sono esonerati dal monitoraggio fiscale e quindi dall’obbligo di compilazione del quadro RW dei soggetti specifici, ovvero:

  • Le società in accomandita sempre e quelle in nome collettivo
  • Le società di capitali
  • Gli enti commerciali

Dopo questa introduzione, è necessario spiegare come funzionano il ravvedimento operoso e l’impianto sanzionatorio.

Il ravvedimento operoso

È una correzione che può essere operata mediante una dichiarazione integrativa che, tuttavia, non è esente da sanzioni che cambiano a seconda del tempo trascorso dal momento in cui è stata violata la dichiarazione originale. Viene considerata integrativa se presentata entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi e viene considerata tardiva se eccede tale limite.

Le sanzioni

L’aspetto sanzionatorio è molto articolato e macchinoso. Il ravvedimento entro 90 giorni prevede una sanzione di 258 euro, se il ravvedimento viene presentato dopo tale termine, si aggiungono sanzioni che vanno dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato, percentuali che raddoppiano (dal 6% al 30%) per le attività detenute in Paesi inseriti nella black list.

Le sanzioni sono da versare mediante il modello F24 con il codice tributo 8911.

L'omissione delle partecipazioni e degli investimenti all'estero è punita in modo più severo, soprattutto per chi opera con paesi inseriti nella black list.

Questa è la spiegazione di un argomento molto complesso, resa più semplice e accessibile a chi non ha conoscenze approfondite di fisco e fiscalità.

Chiunque possedesse interessi all’estero dovrebbe fare ricorso a uno specialista per operare nel pieno della correttezza.

Commenti