Il trasferimento di denaro o di titoli a un erede, anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato tramite adeguati strumenti bancari, rischia di essere annullato qualora manchi l’atto pubblico firmato dal notaio: ciò non si verifica in ogni circostanza, ma esclusivamente quando si fa riferimento a somme di una certa rilevanza, fermo restando che per valutare questo parametro si effettua una proporzione tra la quota devoluta e l’effettivo patrimonio del donante. A chiarire questo punto, creando un solco importante tra la donazione diretta e quella indiretta e definendo le circostanze nelle quali si rischia di dover restituire quanto ricevuto è la sentenza 23868 (26 agosto 2025) della Corte di Cassazione.
Il caso su cui si sono pronunciati gli Ermellini deriva da una causa inerente l’eredità di due coniugi defunti, risultati titolari di un conto corrente cointestato, intentata dall’erede universale nei riguardi di altri coeredi e nello specifico di una donna: quest’ultima, secondo la testimonianza del denunciante, si era indebitamente appropriata della somma di 100mila euro, prelevandola tramite delega bancaria direttamente dal deposito intestato ai de cuius. Tale trasferimento, stando invece a quanto dichiarato dalla convenuta in tribunale, altro non era che la concretizzazione di una volontà espressa dai titolari del conto ed era da considerare una donazione assolutamente lecita.
I giudici avevano dato ragione alla donna alla conclusione del processo di primo grado, ma la sentenza era stata successivamente ribaltata dalla Corte d’Appello di Milano, che aveva invece annullato l’operazione, condannando la convenuta a restituire la somma di cui si era indebitamente appropriata suddividendola tra l’erede universale e il patrimonio ereditario.
A chiarire definitivamente la liceità di questo trasferimento di denaro è stata la Suprema Corte. Da un lato la donna sosteneva che il prelievo fosse stato effettuato con la libera approvazione dei de cuius, dall’altro l’erede riteneva invece nulla tale operazione in quanto non sostenuta da una causa giustificativa e soprattutto per il fatto che mancasse la prova documentale della volontà di effettuare tale donazione. In considerazione di tutto ciò, la Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto giusto annullare il trasferimento di denaro: pur avendo infatti la donna delega per poter operare sul conto cointestato, non produceva prova alcuna per certificare formalmente la donazione da parte dei due coniugi cointestatari del conto in questione, a maggior ragione vista la rilevanza della quota trasferita. Ritenuto illecito il passaggio, i giudici in secondo grado avevano deciso di annullare il prelievo.
C’è da sottolineare il fatto che a essere messa in discussione non è l’operazione bancaria in sé, essendo il bancogiro perfettamente legale, bensì la necessaria prova di espressione della volontà di chi avrebbe dovuto dar mandato affinché questa venisse effettuata in tali modalità. Mancando questi riscontri, l’appropriazione è stata ritenuta indebita e le cifre. La Cassazione ha chiarito che, quando si tratta di somme rilevanti, non basta appellarsi a una generica volontà di donare qualcosa: è obbligatorio invece rispettare la forma dell'atto pubblico prevista dall'art. 782 del codice civile, per cui in mancanza di esso l'atto è da considerarsi nullo. In aggiunta, la Suprema Corte ha negato che l'operazione in questione possa configurarsi come una donazione indiretta: il passaggio di denaro o titoli via banca non costituisce di per sé una liberalità indiretta. Il caso in esame si viene a configurare invece come donazione "diretta" (tipica) realizzata con mezzi indiretti, e in quanto tale richiede la redazione di un atto pubblico, a meno che non si tratti di un valore esiguo: dato che nella fattispecie la somma di 100mila euro non può affatto considerarsi modica, la Cassazione ha sancito che la presenza del notaio era obbligatoria ai fini della validità dell’atto.
Per valutare la consistenza della somma da trasferire, e comprendere se si possa fare a meno dell’atto pubblico, non esiste un parametro di riferimento fisso: per arrivare a una stima oggettiva essa viene rapportata all’effettivo patrimonio del donante. Stabilito ciò, quindi, la mera operazione bancaria, qualunque essa sia, è da ritenere solo il tramite dell’esecuzione del passaggio di denaro o titoli, ma non può in alcun modo sostituirsi all’atto che formalmente deve comprovare la volontà: se manca questo requisito, la somma va restituita in quanto il trasferimento non ha un fondamento giuridico valido.
A seguito della dichiarazione di nullità, chi ha ricevuto i beni è tenuto a restituire non solo il capitale iniziale, ma anche tutti i frutti (cedole, dividendi) eventualmente maturati nel frattempo.
Poiché l'azione per far valere la nullità non va mai in prescrizione, inoltre, il beneficiario rischia contestazioni anche a distanza di tempo, non solo da parte degli eredi ma anche dai creditori del donante, i quali potrebbero chiedere il reintegro di dati beni all’interno del patrimonio originario.