Con l'arrivo della bella stagione torna la voglia di fare delle gite in bicicletta, e magari prendersi alcuni giorni di vacanza in anticipo. Attenzione, però, perché il trasporto della bici sulla propria auto deve essere fatto con criterio, sia per questioni di sicurezza che per evitare possibili multe in caso di trasgressione delle norme vigenti.
Conoscere gli strumenti a propria disposizione è importante. Le norme, infatti, cambiano a seconda della tipologia dei vari portabici che differiscono tra loro in base alla visibilità e all'ingombro dell'auto.
In linea di massima, possiamo dividerli in tre tipologie.
- Portabici da tetto. Ottimi dal punto di vista della visibilità, perché non coprono la targa, né i fanali. Tuttavia è importante tenere in considerazione l'altezza, che non deve superare i 4 metri, veicolo incluso;
- Portabici da portellone. Non costa molto e si può applicare e rimuovere facilmente, tuttavia c'è il rischio che copra la targa, oppure i fanali. Nel caso accada, è contraria alla legge. Inoltre, le bici non devono sporgere lateralmente oltre i 30 cm rispetto alle luci di posizione;
- Portabici da gancio di traino. Si tratta della soluzione più pratica, che permette il trasporto fino a 120 kg di carico. Ha in dotazione una barra luci e un alloggiamento targa integrati. È obbligatorio che sia collegato all'auto e che il collegamento sia funzionante. Non è necessaria la patente B96 o BE, ma il rimorchio non deve superare i 750 kg di peso. Complessivamente, auto e rimorchio, non devono superare i 3.500 kg.
Prima di mettersi in viaggio è importante, quindi, conoscere bene l'art.164 del Codice della strada, che tratta proprio la materia della stabilità e della sicurezza del carico collegato all'automobile. L'art.61, invece, impone che veicolo e biciclette non superino in altezza i 4 metri, o i 12 metri di lunghezza. Il pannello per i carichi sporgenti, in ogni caso, deve essere omologato da 50x50 cm, con tanto di strisce rosse e bianche. Tenendo conto di queste norme, la soluzione più semplice sembra essere quella del portabici da tetto, a patto che rispetti i limiti d'altezza.
Per il portabici da traino è necessaria una targa ufficiale richiesta alla Motorizzazione. Se è omologato secondo la norma UNECE R26, non serve più il collaudo, ma serve il certificato di conformità a bordo.
I trasgressori, sorpresi con bici trasportate con soluzioni
non a norma, rischiano una sanzione che va dagli 87 ai 1.697 euro, con tanto di possibilità di ritiro di libretto e patente. Per una rata contraffatta, invece, si rischia dai 2.046 ai 8.186 euro di multa.