Superbonus 2025, nuove regole per sconto in fattura e cessione del credito: cosa cambia

In arrivo un modello aggiornato, scadenze precise e limiti più rigidi per la circolazione dei crediti: cosa cambia per i contribuenti

Superbonus 2025, nuove regole per sconto in fattura e cessione del credito: cosa cambia
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Il Superbonus continua a cambiare e, con il 2025 arrivano novità importanti per chi intende avvalersi dello sconto in fattura (laddove ancora possibile), o della cessione del credito. Con un provvedimento del 7 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni, insieme alle specifiche tecniche per l’invio telematico. Cerchiamo di capire di più.

A chi spetta il Superbonus

Il Superbonus resta accessibile fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da: condomini; persone fisiche, al di fuori di attività di impresa o professione, su edifici da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se di un unico proprietario); Onlus; organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome.

Cosa cambia con il nuovo modello

Il nuovo modello, che potrà essere utilizzato dall’8 settembre 2025 fino al 16 marzo 2026, aggiorna la versione precedente, datata 3 febbraio 2022, e recepisce le nuove disposizioni sul blocco delle cessioni.

La principale novità è che dalla tabella degli interventi agevolati sono stati esclusi i bonus che nel 2025 non sono più cedibili o scontabili, oppure sono stati sospesi o eliminati. Spariscono quindi voci storiche come l’ecobonus ordinario, il bonus casa, il bonus facciate, il bonus barriere architettoniche, l’eco-sisma bonus e gli interventi sulle parti comuni per oltre il 25% dell’involucro.

Sono state eliminate anche alcune caselle del vecchio modello: quella dedicata al “Periodo” (che distingueva le spese in base al semestre) e quella dell’“Edilizia libera”. Inoltre, non c’è più la possibilità di indicare la cessione delle rate residue di detrazione, vietata dal 29 maggio 2024.

Le regole che restano

Se il modello è cambiato, le regole operative restano le stesse, e cioè:

  • Determinazione della detrazione, dello sconto e del credito cedibile;
  • Termini e modalità di invio della comunicazione;
  • Possibilità di esercitare l’opzione anche durante lo stato di avanzamento lavori, con il limite di due Sal pari almeno al 30% dei lavori;
  • Obbligo di visto di conformità e asseverazioni tecniche.

Come si utilizzano i crediti

I crediti generati dal Superbonus potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, sia dai fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura, sia dai cessionari. L’operazione passa dalla Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, che richiede una conferma preventiva e una comunicazione irrevocabile della scelta.

Cessioni successive: i limiti

Il meccanismo delle cessioni è ormai molto più rigido rispetto agli inizi. I fornitori e i primi cessionari possono trasferire i crediti a terzi, comprese banche e intermediari finanziari. Da qui in avanti, però, si può procedere solo con una cessione a favore di soggetti qualificati (banche, imprese assicurative, gruppi bancari). Questi ultimi possono effettuare fino a tre ulteriori cessioni, sempre all’interno dello stesso circuito.

Le banche godono di una deroga: possono cedere i crediti ai propri clienti professionali titolari di conto corrente, senza ulteriori passaggi.

Visto di conformità e asseverazioni tecniche

Per esercitare l’opzione, dunque, i contribuenti devono acquisire due certificazioni fondamentali:

  • Il visto di conformità, rilasciato da professionisti abilitati o dai Caf, che attesta la regolarità della documentazione;
  • L’asseverazione tecnica, che certifica il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese: per l’efficienza energetica va trasmessa anche all’Enea, mentre per gli interventi antisismici deve essere redatta da professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori e del collaudo statico.

Come inviare la comunicazione e quando

La trasmissione resta esclusivamente telematica. Per le singole unità immobiliari, ad occuparsene è il professionista che rilascia il visto, mentre per le parti comuni condominiali la comunicazione può essere trasmessa anche dall’amministratore o da un condòmino delegato.

Fondamentale non dimenticare un dettaglio: per queste spese non sarà possibile ricorrere alla remissione in bonis, la procedura che in passato permetteva di sanare un invio tardivo. Chi non rispetta la scadenza, dunque, perde il diritto all’agevolazione.

Per le tempistiche, la regola resta

invariata: la comunicazione va trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo alle spese agevolate. Per le spese sostenute nel 2025, quindi, la scadenza è fissata al 16 marzo 2026.

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